Cassazione Civile, Ordinanza n. 14815/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la litispendenza e ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Enna in diversa composizione, con rinvio per il seguito e riserva sulle spese al definitivo.
Esito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza avverso la sentenza con cui il Tribunale di Enna aveva dichiarato la litispendenza rispetto a un precedente giudizio definito in sede penale e poi trasposto in sede civile per le statuizioni civili. Il ricorrente ha sostenuto, da un lato, che la litispendenza era stata erroneamente dichiarata con sentenza, in violazione dell'art. 39 c.p.c.; dall'altro, che non vi era identità tra le due cause, poiché il giudizio precedente riguardava una domanda risarcitoria per appropriazione indebita proposta contro le sole persone fisiche, mentre il giudizio davanti al Tribunale aveva ad oggetto la liquidazione della quota del socio receduto ed era promosso anche nei confronti della società. La Corte rileva che le domande erano diverse per petitum e causa petendi e che mancava identità di parti.
Norme richiamate
La litispendenza non poteva essere dichiarata in presenza di domande e parti non sovrapponibili; inoltre la questione non doveva essere decisa con sentenza in contrasto con il regime processuale invocato dal ricorrente.
Massime di principio
- La litispendenza richiede identità delle parti e coincidenza tra petitum e causa petendi; in mancanza di tali presupposti non può essere dichiarata.
- Una domanda risarcitoria proposta in sede penale e una domanda di liquidazione della quota del socio receduto non sono sovrapponibili, perché differiscono per oggetto e titolo.
- Ai fini della litispendenza non basta un generico collegamento tra due controversie: occorre una reale coincidenza della domanda giudiziale e del rapporto dedotto in giudizio.
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