Cassazione Penale, Sentenza n. 13184/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento che aveva applicato la pena e aveva disposto la confisca di € 2.750,00. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., vizio di motivazione e manifesta illogicità della decisione in ordine alla confisca: durante l'interrogatorio l'imputato avrebbe ammesso solo che € 3.850,00 derivassero dall'attività di spaccio, mentre i restanti € 2.750,00 sarebbero stati un accantonamento della moglie e dei figli, provento di attività lavorativa o di un risarcimento; il ricorrente allegava documentazione e rilevava il diverso taglio delle monete come elemento a sostegno dell'estraneità della somma sequestrata all'attività delittuosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che, nel giudizio di patteggiamento, il GUP avesse adeguatamente motivato la confisca: la somma era stata rinvenuta nella camera da letto dell'imputato e non vi era documentazione probatoria idonea a dimostrare in modo convincente che i € 2.750,00 fossero effettivamente frutto dell'attività lavorativa della moglie e dei figli o residuo di un risarcimento. Il giudice ha valutato insufficiente la documentazione depositata (la ricezione di € 3.900,00 sei mesi prima non bastava a spiegare la provenienza del denaro sequestrato) e ha escluso che il diverso taglio delle monete fosse di per sé elemento decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); è il quadro normativo entro il quale è stata resa la sentenza impugnata e che condiziona l'estensione del controllo di cassazione.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma sostanziale che punisce il traffico illecito di sostanze stupefacenti; è il reato di riferimento per cui è stata inflitta la pena.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di cassazione proposto dal ricorrente, relativo alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione (vizio di motivazione).
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione in cassazione delle sentenze di patteggiamento ad alcune fattispecie tassative (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). La Corte ha richiamato tale limite per precisare l'ambito di ammissibilità del ricorso, pur distinguendo i casi in cui il vizio attiene alla motivazione della confisca.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) il controllo in Cassazione è limitato: molte impugnazioni sono ammissibili solo nei motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis; pertanto è necessario verificare preliminarmente l'ammissibilità del motivo.
- La confisca di denaro (bene fungibile) può essere disposta anche in sede di patteggiamento purché il giudice motivi adeguatamente la decisione; la motivazione può essere ridotta rispetto al giudizio ordinario, ma non può essere meramente formale o contraddittoria.
- Quando si contesta la confisca di somme ritenute provento di reato, l'onere di fornire elementi documentali convincenti sulla provenienza legittima grava su chi sostiene l'estraneità (es. documenti probatori, accrediti bancari, temporaneità compatibile). Elementi sporadici (diverso taglio di monete, dichiarazioni generiche) difficilmente precludono la confisca.
- La circostanza del ritrovamento del denaro in luogo ritenuto pertinente all'attività delittuosa (es. camera da letto del soggetto indiziato) costituisce indice valutabile dal giudice e può legittimare la confisca in mancanza di prova contraria solida.
- Per difendersi efficacemente dalla confisca in situazioni analoghe conviene raccogliere e depositare documentazione contemporanea e specifica (versamenti bancari, ricevute, contratti di lavoro, dichiarazioni formali dei percipienti) e indicare chiaramente il nesso temporale e il percorso di origine del denaro.
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