Cassazione Civile, Ordinanza n. 03246/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce da un immobile sito in Bolzano: una parte sosteneva che il bene, acquistato nel 1969 e intestato formalmente alla moglie del de cuius, fosse in realtà simulatamente intestato a quest'ultima a fini fiscali, con conseguente rientro del cespite nell'asse ereditario del defunto, nullità della divisione ereditaria e nullità della successiva donazione del 2006 con cui la formale intestataria aveva attribuito la nuda proprietà al figlio. In via contrapposta, la formale intestataria chiedeva il rilascio dell'immobile occupato dagli altri familiari. In cassazione i ricorrenti deducevano: (1) violazione delle norme sulla prescrizione e sulla simulazione, sostenendo che l'azione fosse imprescrittibile e che fosse stata sospesa per dolo e occultamento della controdichiarazione; (2) violazione dell'art. 1414 c.c., contestando la lettura della scrittura del 1973 e l'assunto che la volontà del de cuius fosse di far acquistare il bene alla moglie; (3) violazione delle norme processuali e sostanziali per avere la Corte di appello qualificato come nuova e quindi inammissibile la prospettazione dell'interposizione reale di persona o del negozio fiduciario; (4) violazione dell'art. 1422 c.c., assumendo che il contratto simulato dovesse comunque considerarsi nullo e quindi l'azione imprescrittibile. La Corte di appello aveva però già escluso, da un lato, la prova di una simulazione assoluta o di una interposizione fittizia; dall'altro, aveva ritenuto prescritta la domanda di simulazione relativa e, sul piano del rilascio, aveva qualificato il rapporto come comodato precario, escludendo un rapporto locativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla lettura della scrittura del 1973, osservando che l'indicazione dell'intestazione "a fini fiscali" deponeva per la volontà di intestare il bene alla moglie e non per una simulazione assoluta o per un'interposizione fittizia; ha inoltre rilevato che la doglianza non si confrontava con l'autonoma ratio decidendi fondata sulla mancata prova di un accordo trilaterale con il venditore e sulla necessità della relativa controdichiarazione scritta. Quanto ai motivi sulla prescrizione, la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ribadendo che l'azione di simulazione, sia assoluta sia relativa, è imprescrittibile ex art. 1422 c.c., ma ha dichiarato inammissibili le censure per difetto di interesse, poiché restava ferma l'altra ratio decisiva, cioè la mancata prova dell'accordo simulatorio trilaterale. Anche il motivo sull'interposizione reale di persona è stato dichiarato inammissibile, perché tale prospettazione non avrebbe consentito comunque di ottenere la reintegrazione del bene nell'asse ereditario; in ogni caso, essa era stata introdotta tardivamente in appello. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.
Norme richiamate
richiamato per distinguere tra simulazione assoluta, simulazione relativa e interposizione fittizia di persona; la scrittura che indica un'intestazione "a fini fiscali" è stata letta come indice di volontà di intestare realmente il bene alla moglie, non di escluderne gli effetti.
l'azione di simulazione è imprescrittibile sia se assoluta sia se relativa; può però prescriversi il diritto sostanziale che presuppone il negozio dissimulato, con conseguente difetto di interesse all'accertamento.
invocato dai ricorrenti in relazione al decorso della prescrizione; la Corte non ha accolto la censura perché la domanda di simulazione non era prescrivibile in sé.
richiamato dai ricorrenti sul tema della rilevabilità della prescrizione; la Corte ha osservato che la questione era comunque stata sollevata in modo non equivoco dalla controparte.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la sospensione della prescrizione; la Corte non ha ravvisato i presupposti invocati.
richiamato dai ricorrenti in tema di onere probatorio; la Corte ha ribadito che spettava alla parte che deduceva la simulazione dimostrare l'accordo trilaterale e la controdichiarazione scritta.
richiamato nel motivo relativo alla deduzione in appello dell'interposizione reale; la Corte ha valorizzato il tema della domanda nuova e dell'interesse ad ottenere il risultato pratico perseguito.
richiamato nel motivo di ricorso sulla interpretazione della volontà negoziale; la Corte ha escluso una lettura utile ai ricorrenti.
richiamato nel motivo di ricorso sulla interpretazione del documento del 1973; la Corte non ne ha tratto un esito favorevole ai ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione di simulazione, sia assoluta sia relativa, è imprescrittibile; tuttavia la domanda può essere priva di interesse se il diritto sostanziale che si assume derivare dal negozio dissimulato è ormai prescritto o non utilmente azionabile.
- Per dedurre una simulazione di intestazione di bene immobile con interposizione fittizia occorre la prova dell'accordo simulatorio tra tutte le parti necessarie dell'operazione, compreso il terzo contraente, e tale prova deve risultare dalla controdichiarazione scritta quando la legge la richiede.
- La qualificazione della domanda come simulazione relativa, simulazione assoluta, interposizione fittizia o interposizione reale non dipende dalla formula usata dalla parte, ma dall'effetto giuridico concretamente perseguito con la domanda.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, la censura che colpisce solo una di esse non consente la cassazione se l'altra ratio resta intatta.
- L'interposizione reale di persona non è strumento idoneo, di regola, a ottenere il rientro del bene nell'asse ereditario; può al più fondare pretese diverse, normalmente di natura obbligatoria, se dedotte tempestivamente e in modo coerente con il petitum sostanziale.
- Per eccepire la prescrizione non è necessaria una formula sacramentale: è sufficiente una manifestazione non equivoca della volontà di opporsi alla pretesa avversaria.
- La qualificazione di un rapporto di godimento come comodato precario è compatibile con l'assenza di prova di un contratto di locazione e con la richiesta di rilascio del bene da parte del titolare del diritto di disponibilità.
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