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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17002/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La vicenda nasce da una procedura di pignoramento presso terzi promossa per il recupero di una somma indicata in precetto. La banca esecutata propose opposizione ex art. 615 c.p.c. e, definita una prima fase di merito, il creditore chiese l'assegnazione delle somme pignorate. La banca sollevò una seconda opposizione eccependo la compensazione con un proprio controcredito. Nel frattempo alcuni soggetti deposero ricorsi per intervento autonomo fondati su ulteriori titoli esecutivi (assegni circolari). Il Tribunale, dopo la sospensione dell'esecuzione, dichiarò la propria incompetenza per valore ritenendo competente il Giudice di pace. Con il ricorso per regolamento di competenza i creditori contestarono tale decisione, deducendo: 1) violazione degli artt. 10 e 17 c.p.c., sostenendo che il valore andasse determinato considerando, oltre alla somma precettata, anche i crediti dei creditori intervenuti, così superando la soglia di competenza del Giudice di pace; 2) violazione degli artt. 7, 10 e 35 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse omesso di considerare la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione, con la quale un creditore chiedeva l'accertamento di un ulteriore proprio credito verso la medesima debitrice, superiore a 5.100 euro, con conseguente attrazione della controversia nella competenza del Tribunale.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo e ha assorbito il primo. Ha affermato che la domanda con cui il creditore opponente/aggiunto chiede l'accertamento di un proprio controcredito verso la stessa parte debitrice integra una domanda riconvenzionale; il relativo valore, se superiore alla soglia di competenza del Giudice di pace, si cumula ai fini della determinazione della competenza per valore. Di conseguenza ha dichiarato la competenza per valore del Tribunale di Roma, davanti al quale il processo deve essere riassunto nel termine di legge. Le spese del regolamento sono state compensate per la novità della questione e per la sopravvenienza della precedente ordinanza di legittimità che ne aveva chiarito i termini.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    È la base processuale dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla banca debitrice esecutata; il giudizio di merito sulla opposizione rileva ai fini della competenza per valore anche quando vi siano domande riconvenzionali del creditore.

  • art. 624 c.p.c.

    La sospensione dell'esecuzione ha consentito l'introduzione del giudizio di merito dinanzi al Tribunale.

  • art. 17 c.p.c.

    Nel pignoramento presso terzi, ai fini della competenza per valore, il valore della causa si determina in base alla somma precettata; la norma non configura competenza per materia o funzionale e va coordinata con l'art. 10 c.p.c.

  • art. 10 c.p.c.

    Quando nello stesso processo sono cumulate domande nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore occorre considerare anche il cumulo, sicché la domanda riconvenzionale del creditore può elevare il valore della causa.

  • art. 7 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la declaratoria di incompetenza, in combinazione con gli artt. 10 e 35 c.p.c.

  • art. 35 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la domanda riconvenzionale e il suo valore dovessero essere considerati nella decisione sulla competenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese possono essere compensate, oltre che nei casi di soccombenza reciproca o novità della questione, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto la compensazione è giustificata dalla novità della questione e dalla sopravvenienza della precedente decisione di legittimità.

  • art. 374 c.p.c.

    La rimessione alle Sezioni Unite presuppone un contrasto sincronico tra sezioni semplici; non è sufficiente un contrasto diacronico o un'evoluzione giurisprudenziale ormai consolidata.

  • art. 164 c.p.c.

    Anche l'eventuale nullità della domanda ulteriore o accessoria non esclude la potestà del giudice adito di conoscerla e, se del caso, di consentirne la sanatoria.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, il valore della causa ai fini della competenza si determina anzitutto sulla base della somma precettata, ma tale criterio va coordinato con la disciplina del cumulo delle domande quando nel medesimo processo siano proposte domande riconvenzionali nei confronti dello stesso soggetto.
  • La domanda del creditore opponente volta all'accertamento di un proprio controcredito verso la parte debitrice integra una domanda riconvenzionale rilevante ai fini della competenza per valore, se il suo importo è idoneo a superare la soglia del giudice inferiore.
  • La eventuale vaghezza, pretestuosità o persino nullità della domanda riconvenzionale non esclude, in via astratta, la potestas iudicandi del giudice adito sulla competenza e sulla domanda stessa, restando possibile la sanatoria dell'atto.
  • La compensazione delle spese può essere disposta anche per la sopravvenienza di un precedente arresto di legittimità che risolve una questione prima ancora controversa; la rimessione alle Sezioni Unite richiede un contrasto attuale e sincronico, non meramente diacronico.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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