Cassazione Civile, Ordinanza n. 28624/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società aveva ottenuto nei confronti della proprietaria di un immobile un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto termico. La destinataria del decreto proponeva opposizione, contestava il credito e formulava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per i vizi degli impianti. In primo grado l’opposizione e la riconvenzionale erano state accolte solo in parte, con revoca del decreto e riduzione del dovuto. In appello la decisione era stata riformata solo parzialmente, con condanna dell’appaltatrice al pagamento di una somma più elevata. La società ricorreva per cassazione deducendo omessa o apparente motivazione e omesso esame di fatto decisivo, lamentando: la mancata o insufficiente risposta all’eccezione di decadenza e prescrizione relativa all’impianto termico; l’assenza di un adeguato inquadramento del contratto relativo all’impianto termico come appalto; l’apparenza della motivazione laddove la Corte d’appello aveva ritenuto non specifico il motivo di appello incidentale concernente il rigetto dell’eccezione di decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non vi fosse una vera mancanza di motivazione: quanto all’eccezione di decadenza, la Corte d’appello aveva motivato sul punto reputando non specifico il motivo di gravame; quanto agli altri profili, la motivazione poteva ritenersi implicitamente estesa anche all’impianto termico, richiamando quanto già affermato per l’impianto fotovoltaico e confermando l’inquadramento del contratto operato dal primo giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Cass., sez. un., n. 8038/2018
È richiamata per affermare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e che è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non è sufficiente una motivazione sintetica o implicita, purché la decisione consenta di comprendere la ratio seguita dal giudice di merito.
- Non integra mancanza di motivazione la decisione che, pur non affrontando espressamente ogni profilo della censura, consenta di ricostruire per implicito il percorso argomentativo, specie quando la soluzione adottata per una questione sia logicamente estensibile a un’altra questione identica o strettamente connessa.
- In cassazione il motivo è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una diversa lettura del materiale processuale o nella critica a una motivazione ritenuta non sufficientemente analitica, ma non affetta da vera apparenza o inesistenza.
- La doglianza di non specificità del motivo di appello è apprezzamento di merito che, se sorretto da motivazione comprensibile, non può essere rovesciato in cassazione invocando genericamente un vizio motivazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28557/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28564/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28566/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28567/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28568/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28569/2022 del 03/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →