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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28727/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto ai soli effetti civili avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa (in primo grado l'imputato era stato dichiarato colpevole) e confermato le statuizioni civili. Il ricorrente lamentava vizio motivazionale in ordine alla ritenuta prova della colpevolezza e alla liquidazione dei danni, contestando che la Corte d'appello non avesse risposto alle nove eccezioni sollevate nell'atto di appello e riproposte in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p., la Corte ha ribadito che la conferma delle statuizioni civili dopo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione richiede un accertamento con cognizione piena della responsabilità penale e non una verifica limitata. Ha rilevato una carenza assoluta di motivazione da parte della Corte d'appello, la quale si era limitata a rilievi scarsi e parziali. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alle statuizioni civili e rimessa per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che provvederà anche alla liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità. La doglianza relativa alla liquidazione dei danni è stata assorbita dalla declaratoria di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamato come regola procedurale per svolgimento del procedimento (modalità di svolgimento previste per quel periodo). Non incide sul merito, ma sul formato del procedimento.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    La Corte riafferma che, anche quando interviene la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la conferma delle statuizioni civili in appello impone un accertamento con cognizione piena dei profili di responsabilità penale e non una mera conferma formale; la norma non giustifica una decisione priva di motivazione sostanziale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato come limite improprio: la Corte precisa che la verifica richiesta non può ridursi alla sola constatazione dell'assenza dei casi previsti da tale articolo, ma deve comprendere un esame pieno della responsabilità penale ai fini civili.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella valutazione preliminare della questione di legittimità costituzionale (diritto alla difesa); la Corte ha ritenuto infondata la questione ma ha ribadito principi a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 6 Convenzione EDU (Diritti dell'Uomo)

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost. nella verifica della conformità procedurale: garantisce il diritto a un equo processo e giustifica la necessità di motivazione e di cognizione piena quando si decidono profili civili collegati a procedimenti penali.

Massime di principio

  • Quando un giudice d'appello conferma statuizioni civili in un procedimento penale estinto per prescrizione, deve compiere un accertamento di merito con 'cognizione piena' della responsabilità penale ai fini civili; decisioni sommarie o prive di motivazione possono essere annullate in cassazione.
  • La mera verifica formale dell'assenza dei casi di cui all'art. 129 c.p.p. non è sufficiente: il giudice deve rispondere puntualmente alle censure difensive e motivare la conferma delle statuizioni civili.
  • In caso di carenza motivazionale significativa relativa alla qualificazione del fatto o alla responsabilità, il ricorso per vizi di motivazione può ottenere l'annullamento limitato alle statuizioni civili e il rinvio al giudice civile competente per la determinazione del risarcimento.
  • Per chi impugna, conviene focalizzare il ricorso sulle specifiche omissioni e sul deficit motivazionale, riproponendo in cassazione le eccezioni sollevate in appello; per il giudice, è obbligatorio esplicitare le valutazioni di prova quando decide i profili civili connessi al fatto penale.
  • La tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost. e art. 6 CEDU) impone che le decisioni che incidono su obblighi risarcitori siano adeguatamente motivate anche se il reato è estinto per prescrizione.

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