Cassazione Penale, Ordinanza n. 11325/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18 aprile 2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano diretti, da un lato, a contestare la valutazione delle prove posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, senza però confrontarsi in modo specifico e congruo con la motivazione della sentenza impugnata; dall'altro, a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la decisione di merito risultasse sorretta da motivazione ritenuta sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. Il testo non indica il reato oggetto della condanna né altri dettagli fattuali della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi dedotti erano estranei ai limiti del sindacato di legittimità: erano finalizzati a una rivalutazione del compendio probatorio e a una diversa lettura del merito, senza un'effettiva critica della motivazione della sentenza impugnata. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità il diniego delle attenuanti generiche, essendo la motivazione di merito sufficiente e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, se il motivo non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla responsabilità è inammissibile quando si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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