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Sentenza

Sentenza n. 1184/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00942/2022, resa tra le parti, annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 38, datata 31 gennaio 2012 avente ad oggetto ingiunzione di demolizione di opera abusiva sita in Strada Rot. Capo Nero, n. l27, fg. 11 mapp. 2592-2593, notificata il 3 febbraio 2012 nonché per l'annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso e per l'accertamento e la declaratoria al risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa dell'atto impugnato

Giustizia amministrativa202304479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale del Comune di Sanremo n. 38 del 31 gennaio 2012, notificata il 3 febbraio 2012, recante ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive in area vincolata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la trasformazione di una preesistente vasca irrigua circolare in uno spazio di accoglienza polivalente mediante realizzazione di una copertura in cemento armato, nonché la sistemazione dell’area adiacente a piazzale mediante pavimentazione, recinzione e cancello carraio. In primo grado l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia aveva dedotto la natura pertinenziale e di manutenzione straordinaria delle opere, la conseguente assoggettabilità a D.I.A. e l’erroneità dell’applicazione della sanzione demolitoria, oltre a difetto di istruttoria e di motivazione. In appello ha censurato la qualificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia “pesante”, la violazione del principio di proporzionalità per il mancato ricorso alla sanzione pecuniaria, la mancata delimitazione delle parti abusive rispetto a quelle legittimamente assentite, il difetto di motivazione sulle norme urbanistiche violate e l’insufficienza della motivazione sui presupposti di fatto e di diritto dell’ingiunzione. Ha inoltre contestato la legittimità dell’ordine di demolizione con riferimento all’individuazione dell’area di sedime e al decorso del tempo dall’abuso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR Liguria. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all’individuazione dell’area, alle norme di piano e alla motivazione dell’ordine di demolizione, affermando che tale ordine è un atto vincolato, fondato sull’accertamento dell’abuso, e non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto, già individuato dal legislatore nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia. Il decorso del tempo non incide sulla legittimità dell’esercizio del potere repressivo. È sufficiente che l’ordinanza descriva adeguatamente le opere abusive, sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo, e individui le violazioni accertate; nel caso concreto tali requisiti risultavano rispettati. La mancata o erronea individuazione dell’area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale non invalida l’ordine di demolizione, potendo tale individuazione essere effettuata successivamente con atto separato di natura dichiarativa e ricognitiva. Quanto alla qualificazione degli interventi, il Collegio ha rilevato che, in area paesaggisticamente vincolata, ogni intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi deve essere previamente autorizzato e, in mancanza, è soggetto a demolizione. La pluralità delle opere deve essere valutata globalmente e non atomisticamente, poiché l’impatto sul territorio deriva dall’insieme degli interventi e dalle loro reciproche interazioni. Nel caso concreto, la copertura della vasca aveva prodotto un manufatto di rilevanti dimensioni e impatto innovativo, mentre la pavimentazione e la recinzione avevano trasformato un terreno agricolo in uno spazio chiuso e cementato destinato a parcheggio del complesso. La sanzione demolitoria opera anche per interventi che, considerati isolatamente, non avrebbero richiesto il permesso di costruire, quando siano stati realizzati in area vincolata senza autorizzazione paesaggistica. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • D.I.A.

    L’appellante sosteneva che la natura pertinenziale e di manutenzione straordinaria delle opere ne comportasse l’assoggettabilità a denuncia di inizio attività; la tesi è stata respinta alla luce della valutazione unitaria degli interventi e della loro realizzazione in area vincolata.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza valido titolo abilitativo è un atto vincolato, fondato sull’accertamento dell’abuso, e non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto, essendo tale interesse già individuato dal legislatore nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non fa venir meno né la legittimità né l’esercitabilità del potere repressivo e non determina, di per sé, un affidamento tutelabile del responsabile dell’abuso.
  • Un ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando descrive le opere abusive sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e individua le violazioni accertate; non è necessario un ulteriore apparato motivazionale sull’interesse pubblico concreto.
  • La mancata o erronea individuazione nell’ordine di demolizione dell’area di sedime destinata all’acquisizione gratuita non determina l’illegittimità dell’ordine, poiché l’acquisizione consegue ex lege all’inottemperanza e la precisa individuazione dell’area può essere effettuata con successivo atto separato di natura dichiarativa e ricognitiva.
  • La qualificazione di una pluralità di opere edilizie abusive deve essere compiuta considerando unitariamente l’immobile o il complesso immobiliare e l’impatto complessivo degli interventi, senza frazionare artificialmente le singole opere.
  • In area paesaggisticamente vincolata, gli interventi abusivi privi della necessaria autorizzazione paesaggistica sono soggetti alla sanzione demolitoria anche quando, considerati isolatamente, non avrebbero richiesto il previo permesso di costruire.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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