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Ordinanza

Ordinanza n. 11676/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 289/2021 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Redavid, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 24042/2018, pubblicata in data 15/01/2021, notificata in data 22/02/2021, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202507544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né si è pronunciato sulla richiesta di astreinte. Ha ordinato al Ministero resistente di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione sullo stato del pagamento, alla luce del decreto adottato e delle attività della Ragioneria Territoriale dello Stato. Ha rinviato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 289/2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 289/2021, passata in giudicato, chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato oppure per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha dedotto di avere adottato, il 5 dicembre 2023, il decreto n. 260/2023 in esecuzione del giudicato e di averlo trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma per l'applicazione e la liquidazione. La Ragioneria ha comunicato che avrebbe provveduto sulla rata successiva, compatibilmente con l'apertura delle linee NoiPA. Persistendo la necessità di verificare l'effettivo stato del pagamento, il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori informazioni.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide ancora su tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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