Cassazione Civile, Ordinanza n. 21674/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
All’esito di un accertamento tecnico preventivo promosso da una parte nei confronti del consorzio, il Tribunale aveva liquidato compensi e spese del consulente tecnico ponendoli a carico di entrambe le parti in via solidale. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo violazione degli artt. 91, 92, 696 e 696-bis c.p.c. e sostenendo che le spese dell’accertamento tecnico preventivo dovessero essere poste provvisoriamente e integralmente a carico del richiedente, salva la successiva liquidazione nel giudizio di merito a carico del soccombente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, le spese devono essere poste provvisoriamente a carico del richiedente, con eventuale regolazione definitiva nel successivo giudizio di merito. Pertanto ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha posto provvisoriamente a carico della parte istante le spese dell’accertamento tecnico preventivo. Ha inoltre dichiarato non ripetibili le spese del giudizio di cassazione per gravi ragioni.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
è utilizzato come base del ricorso avverso il decreto emesso dal tribunale
richiamato come norma sulla regolazione delle spese processuali
richiamato in tema di compensazione o regolazione delle spese
richiamato in tema di accertamento tecnico preventivo
richiamato in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, le spese della procedura vanno poste provvisoriamente a carico della parte che l’ha richiesta, restando ferma la loro definitiva regolazione secondo l’esito del successivo giudizio di merito.
- È illegittimo porre immediatamente e solidalmente a carico di entrambe le parti le spese dell’accertamento tecnico preventivo, se la disciplina applicabile impone una imputazione provvisoria al richiedente.
- Quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
- Le spese del giudizio di legittimità possono essere dichiarate non ripetibili per gravi ragioni, anche quando la decisione impugnata derivi da un errore giuridico del giudice non provocato dalla controparte.
Come è indicizzato
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