Cassazione Penale, Sentenza n. 07969/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione (art. 385, comma 3 c.p.), chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Si contestava che la Corte d'appello avesse rigettato la non punibilità basandosi su una presunta "abitualità ostativa" e sul disvalore della condotta: secondo la difesa tali motivazioni erano errate perché non risultava contestata recidiva/abitualità e perché l'allontanamento fu di breve durata e a modesta distanza dall'abitazione (il ricorrente dichiarò di cercare il figlio di sette anni), elementi che avrebbero dovuto far ritenere la tenuità dell'offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo viziate le motivazioni della Corte d'appello. In particolare ha rilevato: (i) apoditticità nella qualificazione dell'"abitualità ostativa", poiché la Corte territoriale non ha indicato quali precedenti rilevanti fossero considerati della stessa indole né il numero coerente con i principi di questa Corte (richiamata la sentenza Tushaj, Sezioni Unite n. 13681/2016); (ii) vizio di motivazione anche sulla esclusione della tenuità del fatto, per essersi limitata a richiamare la colpevolezza tipica del reato senza valutare oggettivamente la lieve offensività della condotta (breve allontanamento e modesta distanza). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma che configura il reato di evasione; la Corte ha dato per accertata la fattispecie materiale (allontanamento dagli arresti domiciliari) ma tale accertamento non esclude autonomamente la valutazione della tenuità ex art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: può escludere la punibilità quando il fatto ha offensività e colpevolezza di modesta entità, salvo le ipotesi ostative (es. abitualità/recidiva). La Corte ha richiamato che la valutazione deve essere motivata concretamente e non basata su tautologie
comma 4 dell'art. 131-bis cod. pen.
Prevede condizioni ostative (es. abitualità) alla applicazione della non punibilità; la Cassazione ha censurato la Corte d'appello per non avere indicato i precedenti specifici e il loro numero in termini coerenti con la giurisprudenza
Sentenza Sezioni Unite Tushaj n. 13681/2016 (Rv. 266591)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'"abitualità ostativa", il giudice deve individuare e motivare quali precedenti sono considerati rilevanti e il loro numero (non meno di due in quella interpretazione), principio che la Corte d'appello non ha rispettato
Massime di principio
- Per ottenere la non punibilità ex art. 131-bis il giudice deve valutare oggettivamente la tenuità dell'offesa, considerando durata e distanza dell'allontanamento, il disvalore concreto e la concreta colpevolezza, non limitandosi a richiamare la tipicità della condotta
- Se l'Autorità resistente deduce l'esistenza di cause ostative quali l'"abitualità", deve indicare esplicitamente i precedenti ritenuti rilevanti e motivare il numero e la natura di tali precedenti in conformità ai principi della Cassazione (es. Tushaj SS.UU.)
- Motivazioni apodittiche o tautologiche (es. richiamare semplicemente la colpevolezza tipica senza valutare la lieve offensività) sono viziate e possono determinare l'annullamento con rinvio
- Brevi allontanamenti e modeste distanze dal luogo di restrizione, unitamente a circostanze attenuanti (es. ricerca del figlio), possono configurare elementi a favore della riconoscibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità, purché adeguatamente valutati e motivati dal giudice
- In caso di censura motivazionale la Cassazione può annullare e rinviare il processo ad altra sezione per un nuovo esame concreto della tenuità e delle eventuali cause ostative
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