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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33118/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione proponeva un unico motivo contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 6 novembre 2024, ma il motivo è stato ritenuto assolutamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione osserva che la decisione di merito aveva congruamente motivato sull'accertamento di responsabilità, mentre il ricorrente non aveva neppure spiegato per quali ragioni la sentenza presentasse evidenti vizi della motivazione sul punto. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto è del tutto generico e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Chi denuncia vizi della motivazione deve indicare in modo puntuale le ragioni per cui la decisione di merito sarebbe affetta da errori logici o giuridici; non basta una censura meramente assertiva.
  • La congrua motivazione del giudice di merito sull'accertamento di responsabilità non può essere validamente superata da doglianze generiche o prive di specifico confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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