Cassazione Penale, Ordinanza n. 13181/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sulla condizione di procedibilità, sostenendo che mancasse una querela valida; con il secondo ha lamentato vizio di motivazione sulla responsabilità penale, proponendo una lettura alternativa delle prove; con il terzo e il quarto motivo ha contestato la violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, criticando la determinazione della pena, degli aumenti e delle diminuzioni connesse alle circostanze, nonché la pena base.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello e comunque manifestamente infondato, poiché la querela era stata presentata da una comproprietaria del cantiere ove si era consumato il furto. Il secondo motivo è stato giudicato non deducibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità e non sorretta da specifiche indicazioni di travisamento della prova. Anche i motivi sulla pena sono stati ritenuti non deducibili, in quanto la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è stata reputata adeguata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto contestato nel caso concreto.
Disciplina l'aggravante contestata insieme al furto base.
Richiamato come parametro legale della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come criterio di commisurazione della pena e degli aumenti o diminuzioni sanzionatorie.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riproporre pedissequamente questioni già sollevate in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito.
- La questione relativa alla validità della querela deve essere valutata in relazione alla legittimazione del querelante; la querela proposta da un comproprietario del luogo in cui si consuma il furto è idonea a integrare la condizione di procedibilità.
- Il sindacato della Corte di cassazione non consente una rivalutazione del compendio probatorio né una lettura alternativa delle fonti di prova, salvo la specifica deduzione di un travisamento delle emergenze processuali.
- Le censure sulla quantificazione della pena sono inammissibili quando sollecitano una diversa valutazione del merito, poiché la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata alla luce dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua.
Come è indicizzato
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