Cassazione Penale, Ordinanza n. 24362/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato, deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 20-bis cod. pen. e vizio di motivazione per la mancata applicazione di una pena sostitutiva della pena detentiva breve. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe omesso o mal motivato nel negare la sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva motivato il diniego facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla personalità negativa dell'imputato, ai precedenti penali specifici e al disvalore concreto del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, in materia di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice esercita un potere discrezionale vincolato ai criteri dell'art. 133 cod. pen. e che il relativo giudizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione. Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente perché valorizzava la personalità negativa dell'imputato, i suoi precedenti per reati della stessa indole e il rilevante disvalore del fatto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma evocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva; la Corte non ne afferma una violazione, ma ritiene infondato il motivo perché il diniego del giudice di merito era adeguatamente motivato secondo i criteri legali.
I criteri di commisurazione della pena guidano anche il giudizio discrezionale sull'applicazione delle pene sostitutive; se il giudice di merito li applica e motiva adeguatamente, la decisione non è censurabile in cassazione.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le modifiche introdotte dalla riforma non escludono che il giudice, nel valutare le pene sostitutive, resti vincolato ai criteri dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la decisione sull'applicazione o meno della misura sostitutiva è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, vincolato ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito quando il diniego della pena sostitutiva risulti sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- Ai fini del diniego della pena sostitutiva possono essere valorizzati la personalità dell'imputato, i precedenti penali e il concreto disvalore del fatto, purché tali elementi siano logicamente esplicitati in motivazione.
- La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 non ha eliminato il margine discrezionale del giudice, ma ha lasciato ferma la necessità di una valutazione ancorata ai parametri legali di commisurazione della pena.
Come è indicizzato
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