Cassazione Penale, Sentenza n. 37825/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per omicidio volontario e porto/ detenzione illegale d'arma, contestando in particolare: 1) la sussistenza dell'aggravante della premeditazione (art. 577, co.1 n.3 c.p.), lamentando mancanza di motivazione sulle prove che dimostrerebbero un proposito criminoso protratto nel tempo e la confusione tra mera preordinazione e premeditazione; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), contestandone la valutazione come irragionevole, e sostenendo che la confessione e la collaborazione processuale avrebbero dovuto portare al riconoscimento, almeno in prevalenza, delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato le decisioni di merito. Motivazione: la Corte ha ritenuto correttamente dimostrata la premeditazione sulla base del complesso probatorio (sopralluoghi, studio dei movimenti della vittima, uso di utenza 'coperta', coinvolgimento e collaborazione della Gaggiani, procura dell'arma, conoscenza delle telecamere, rapidità e modalità dell'azione) che denotano non mera preordinazione ma una deliberazione prolungata e stabile nella volontà di uccidere. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha condiviso la valutazione che la confessione sia stata tardiva e strumentale (preceduta da calunnia contro terzi) e pertanto incapace di dimostrare reale resipiscenza; conseguentemente è legittimo il diniego delle attenuanti. Dispositivo: ricorso respinto; conferma della condanna all'ergastolo e delle statuizioni civili; condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di omicidio volontario: la Corte ha ritenuto provata la responsabilità per omicidio ai sensi di tale norma.
Norma sulle circostanze aggravanti (tra cui la premeditazione). La Corte ha interpretato che la fattispecie concreta presentava i segni della premeditazione (deliberazione coltivata nel tempo e permanenza del proposito), distinguendola dalla mera preordinazione.
Norma che disciplina il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la confessione del reo fosse tardiva e strumentale e quindi non idonea, di per sé, a fondare il riconoscimento delle attenuanti.
Criteri per la determinazione della pena (tra cui 'gravità del reato' e 'capacità a delinquere'). La Corte ha richiamato l'art.133 quale riferimento per valutare se la confessione incida sulla capacità a delinquere e giustifichi attenuanti.
decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.1944
Rinvio storico alla disciplina delle attenuanti atipiche; utilizzato in motivazione per spiegare la natura e i limiti del potere discrezionale del giudice nel riconoscere attenuanti non espressamente previste.
Massime di principio
- Distinzione premeditazione vs preordinazione: la premeditazione richiede non solo l'apprestamento dei mezzi ma una deliberazione stabile e protratta nel tempo; elementi tipici sono sopralluoghi, studio delle abitudini della vittima, uso di utenze nascoste, coinvolgimento di complici o azioni per eludere le telecamere, e la procura di un'arma adeguata.
- Sul piano probatorio, la valutazione complessiva degli indizi (sequenza temporale, velocità dell'azione, incongruenze nella versione difensiva, tracce investigative come tabulati e video) può legittimamente fondare la conclusione sulla premeditazione; in Cassazione non si rivede il merito se la motivazione è logica e congrua.
- Confessione e attenuanti generiche: la confessione è rilevante ma non automatica per ottenere attenuanti; occorre che sia tempestiva, sincera e indicativa di reale ravvedimento; confessioni tardive o precedute da calunnie possono essere ritenute strumentali e non idonee a mitigare la pena.
- Strategia difensiva nei casi di contestazione della premeditazione: per impugnare con successo bisogna dimostrare carenze specifiche e prospettabili nella motivazione (contraddizioni logiche, omissioni sulle prove decisive, impossibilità temporale della formazione del proposito), non limitarsi a contestazioni generiche sui fatti.
- Se si contesta la dinamica (es. colluttazione vs agguato), è essenziale contrapporre perizie o risultati che mettano in crisi la ricostruzione sequenziale impiegata dal giudice (medico-legali, consulenze tecniche) e mostrare che la motivazione di merito non ha affrontato o ha travisato tali elementi.
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