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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18744/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Granata impugnava la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello per i reati indicati (ex artt. 337 e 582 c.p.), deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 160 e 161 c.p. e lamentando la manifesta assenza e illogicità della motivazione per non aver dichiarato la prescrizione intervenuta il 30/11/2023, alla scadenza del termine minimo di sei anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i reati, commessi il 15/11/2017, avessero un termine di prescrizione minimo di 6 anni (art.157 c.p.), che nel corso sono intervenuti molteplici atti interruttivi (art.160 c.p.) con conseguente aumento del termine fino al limite massimo di 7 anni e 6 mesi (art.161, comma 2 c.p.). Inoltre la sentenza di primo grado resa il 30/11/2017 ha determinato la sospensione della prescrizione per 18 mesi ai sensi dell'art.159 c.p. nella formulazione vigente allora (legge 23/6/2017, n.103). Pertanto il termine massimo, maggiorato della sospensione di 18 mesi, non era ancora decorso alla data della sentenza di secondo grado, con conseguente rigetto della doglianza sulla prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Di fatto la condanna di merito è rimasta sostanzialmente impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il termine minimo di prescrizione: per i reati in esame il termine minimo è di sei anni, decorrente dalla data di commissione del reato (15/11/2017).

  • art. 160 cod. pen.

    Prevede gli atti interruttivi della prescrizione; la Corte ha ritenuto intervenuti plurimi atti interruttivi che hanno fatto decorrere nuovamente i termini.

  • art. 161, comma 2 cod. pen.

    Fissa il limite massimo di incremento del termine di prescrizione: nel caso concreto il termine è stato aumentato fino al limite massimo di 7 anni e 6 mesi a seguito degli atti interruttivi.

  • art. 159 cod. pen.

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione per effetto della pronuncia di sentenza di primo grado; la Corte ha applicato la sospensione di 18 mesi prevista dalla formulazione introdotta dalla legge 23/6/2017, n.103, ritenendo che la sentenza di primo grado del 30/11/2017 abbia sospeso la prescrizione per 18 mesi.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato la disciplina relativa alla sospensione della prescrizione con la pronuncia di primo grado; tale modifica è stata applicata per determinare il periodo di sospensione di 18 mesi.

  • artt. 337 e 582 cod. pen.

    Indicano i reati per i quali Granata è stata condannata in primo e secondo grado; la sentenza impugnata confermava la condanna per tali articoli (il testo non riporta la descrizione dettagliata dei reati).

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione parte dalla data di commissione del reato; vanno conteggiati i termini minimi (art.157) e gli eventuali aumenti derivanti da atti interruttivi (art.160) fino al limite massimo previsto (art.161).
  • La pronuncia di una sentenza di primo grado può sospendere il corso della prescrizione per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della commissione del reato (art.159); tale sospensione va aggiunta al termine massimo calcolato.
  • Qualora vi siano atti interruttivi e una sentenza di primo grado intervenuta prima della scadenza del termine, è probabile che la prescrizione non sia maturata alla data del giudizio di secondo grado: il ricorso fondato unicamente su una contestazione temporale della prescrizione rischia l'inammissibilità se non dimostra in modo puntuale l'inesistenza o l'inefficacia degli atti interruttivi o della sospensione.
  • In situazioni analoghe, chi impugna per prescrizione ha l'onere di provare che nessun atto ha interrotto o sospeso la prescrizione entro i termini rilevanti; diversamente la decisione di merito che ha valutato gli atti interruttivi e la sospensione sarà con ogni probabilità confermata.
  • Se la prescrizione è davvero decorso prima della sentenza di secondo grado, il risultato sarebbe l'estinzione del reato e l'assoluzione per prescrizione; in assenza di tale decorso, la condanna resta efficace e le impugnazioni basate solo su calcoli temporali sommari saranno inefficaci.

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