Cassazione Civile, Sentenza n. 28846/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Nel processo di espropriazione immobiliare i creditori (Palumbo) avevano depositato la documentazione ipotecaria e catastale prevista dall'art. 567 c.p.c. con un ritardo di cinque giorni; tale documentazione, inoltre, era inizialmente limitata al ventennio anteriore al pignoramento e poi integrata nel termine concesso dal giudice. La debitore (Carriero) ha chiesto l'estinzione del processo per il tardivo deposito ai sensi dell'art. 567 c.p.c.; il giudice dell'esecuzione e il tribunale hanno rigettato l'istanza, mentre la Corte d'appello ha accolto il reclamo della debitrice e dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 630 c.p.c. in relazione all'art. 567 c.p.c. e omissione di pronuncia sui termini di cui all'art. 630 c.p.c.; la questione centrale è se e in quali limiti il rilievo d'ufficio dell'estinzione per violazione di art. 567 sia soggetto ai limiti temporali di art. 630 (prima udienza successiva) o segua regole autonome.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e cassato la sentenza della Corte d'appello; decidendo nel merito ha rigettato il reclamo di Eleonora Carriero. La Corte ha chiarito i principi applicativi: il rilievo d'ufficio dell'art. 567 c.p.c. è previsto e rimane possibile; se la documentazione prevista dall'art. 567 è completamente assente l'estinzione può essere dichiarata in ogni momento (almeno fino all'aggiudicazione) perché il vizio è insanabile; se la documentazione è tempestivamente depositata ma incompleta il giudice deve assegnare un termine perentorio per l'integrazione (art. 567, comma 3) e solo il mancato rispetto di tale termine determina l'estinzione; se la documentazione è completa ma è stata depositata tardivamente, e l'udienza ex art. 569 c.p.c. si è svolta con emissione dell'ordinanza di vendita senza contestazioni e senza tempestiva impugnazione, il tardivo deposito si considera sanato e non è più possibile ottenere l'estinzione; in caso di deposito tardivo e incompleto, dopo l'ordinanza di vendita non impugnata potrà rilevarsi solo l'incompletezza (con conseguente termine per integrazione) ma non il tardivo deposito. Applicando tali regole al caso concreto, essendo stata la documentazione integrata nel termine concesso e l'ordinanza di vendita emessa senza che la tardività fosse contestata tempestivamente, la Corte ha ritenuto che il vizio di tardivo deposito fosse sanato e pertanto ha rigettato il reclamo della debitore.
Norme richiamate
Disposizione speciale che impone il deposito della documentazione ipotecaria e catastale; il suo mancato deposito totale determina l'estinzione del processo esecutivo (rilevabile anche d'ufficio) e l'incompletezza deve essere sanata con ordine di integrazione in termine perentorio (comma 3); il rilievo d'ufficio è previsto dalla norma stessa.
Fissa l'udienza per l'autorizzazione alla vendita: il giudice dell'esecuzione, in tale udienza, deve verificare la regolarità del deposito previsto dall'art. 567 e la relativa udienza rappresenta il momento processuale rilevante ai fini della preclusione di contestazioni tardive sulla documentazione.
Prevede il rilievo, anche d'ufficio, di cause di estinzione solo nella prima udienza successiva al verificarsi della fattispecie estintiva; la Corte ha dichiarato che, pur essendo la norma applicabile in via generale, la sua operatività va armonizzata con la speciale disciplina di cui all'art. 567: in pratica i limiti preclusivi di art. 630 non impediscono la sanatoria del tardivo deposito già integralmente efficace dopo udienza ex art. 569 non contestata, mentre restano operativi per le altre ipotesi (mancanza totale o incompletezza).
Richiamato in relazione alla possibilità di fissare termini perentori: consente strumenti procedurali per l'assegnazione di termini per l'integrazione o per l'adempimento processuale, integrandosi con il meccanismo dell'art. 567 comma 3.
Norma del codice di procedura civile di carattere attuativo richiamata in combinato disposto con l'art. 567 per la disciplina delle formalità procedurali nella fase esecutiva; utilizzata per interpretare i termini e le modalità dell'integrazione documentale.
art. 13, co.1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, co.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228)
Richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti processuali relativi a possibili ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la Corte si è limitata a darne atto senza incidenza sulla decisione di merito.
legge n. 302/1998 e legge n. 69/2009
Riferimenti storici alle modifiche normative: la legge 302/1998 ha introdotto la fattispecie speciale dell'art. 567; la legge 69/2009 ha modificato l'art. 630 c.p.c. introducendo il rilievo d'ufficio nella prima udienza successiva, elementi utili per la ricostruzione storica e interpretativa della compatibilità delle norme.
Massime di principio
- Se la documentazione ex art. 567 c.p.c. è completamente assente, il vizio è insanabile e l'estinzione del processo può essere dichiarata anche tardivamente (almeno fino all'aggiudicazione).
- Se la documentazione è stata depositata tempestivamente ma è incompleta, il giudice dell'esecuzione deve ordinare l'integrazione concedendo un termine perentorio (art. 567 comma 3); solo il mancato rispetto di quel termine produce l'estinzione.
- Se la documentazione è completa ma è stata depositata tardivamente, e l'udienza ex art. 569 c.p.c. si è svolta con emissione dell'ordinanza di vendita senza contestazioni e senza tempestiva impugnazione, il tardivo deposito si considera sanato e non può più dar luogo all'estinzione.
- L'udienza ex art. 569 c.p.c. è il momento chiave per il controllo della regolarità documentale: le contestazioni non mosse in quella sede possono essere precluse salvo vizi insanabili.
- Il rilievo d'ufficio ex art. 567 è possibile, ma va armonizzato con il principio di preclusione di fase (art. 630): nella pratica, l'esito concreto dipende dal tipo di vizio (assenza totale, incompletezza, tardività) e dalla tempestività delle contestazioni o impugnazioni.
- Quando un'ordinanza di vendita è stata emessa nonostante carenze documentali, occorre valutare se il vizio sia sanabile (allora può essere sanato) o insanabile (allora l'estinzione resta possibile): il giudice deve adottare i provvedimenti (integrazione o estinzione) coerenti con la natura del vizio.
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