Parere n. 1806/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal Vice Questore della Polizia Giovanni Schettino contro il Ministero dell’interno per l’annullamento: - del verbale della Commissione per l’esame delle proposte di ricompensa al valore ed al merito civile del Ministero dell’interno relativo alla seduta del 16 marzo 2023, conosciuto solo il 17 giugno 2024, recante parere contrario alla proposta di ricompensa al valor civile; - della nota del Dipartimento della Pubblica sicurezza prot.n.6133 del 13 luglio 2017, recante parere contrario alla concessione della ricompensa, acquisita solo a seguito di istanza di accesso agli atti il 10 luglio 2024; - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del parere contrario alla concessione di una ricompensa al valor civile, espresso dalla Commissione nella seduta del 16 marzo 2023, e della nota del Dipartimento della pubblica sicurezza del 13 luglio 2017.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, dopo avere soccorso il 20 agosto 2015 alcuni bagnanti esposti al rischio di essere travolti da un’imbarcazione senza conducente, contesta il diniego della ricompensa al valor civile proposta dal Questore di Arezzo il 4 maggio 2016. Deduce, con due ordini di censure connessi, la violazione delle leggi n. 13 del 1958 e n. 658 del 1956 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, lamenta che la Commissione si sia limitata ad affermare che l’episodio non integrava i presupposti normativi, senza contestare i fatti né spiegare perché non costituissero un atto meritevole di ricompensa. Deduce inoltre la violazione dell’art. 9 della legge n. 13 del 1958.
Il parere
Il Consiglio di Stato respinge congiuntamente i motivi, in ragione della loro stretta connessione. Il riconoscimento al valor civile è destinato a premiare atti di eccezionale coraggio e la valutazione circa la sussistenza di tale requisito appartiene all’altissima discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito dal giudice. Il controllo è limitato alla verifica di macroscopiche illogicità, ingiustificabili disparità di trattamento e altri profili sintomatici di eccesso di potere, anche sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità; tali vizi non ricorrono nel caso concreto. È inoltre sufficiente la motivazione che, nel contesto di un episodio già valutato dall’amministrazione di appartenenza con il conferimento di un encomio solenne, richiama implicitamente tale riconoscimento e considera l’encomio equo e adeguato alle caratteristiche dell’atto. Il parere conclusivo è quindi per il rigetto del ricorso.
Osservazioni
Primo e secondo motivo - Presupposti della ricompensa e sindacato sulla valutazione amministrativa
Le censure, esaminate congiuntamente, sono respinte. La valutazione se l’episodio integri un atto di eccezionale coraggio rientra nell’altissima discrezionalità dell’amministrazione e non è sindacabile nel merito; restano verificabili soltanto macroscopiche illogicità, ingiustificabili disparità di trattamento e altri profili sintomatici di eccesso di potere, che nella fattispecie non sono ravvisati.
Primo e secondo motivo - Difetto di motivazione e di istruttoria
Le doglianze sono respinte. L’encomio solenne già riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza per il medesimo atto era stato implicitamente richiamato e considerato equo e adeguato alle caratteristiche dell’episodio; tale valutazione costituisce sufficiente adempimento dell’obbligo di motivazione.
Norme richiamate
art. 1 l. 2 gennaio 1958, n. 13
Le ricompense al valor civile sono state istituite per premiare atti di eccezionale coraggio (art.1, legge n.13 del 1958). In simili ipotesi, pertanto, il compito demandato alla Commissione ed agli organi preposti non è quello di accertare il compimento di un atto semplicemente coraggioso, ma di un atto di eccezionale coraggio.
La ricompensa al valor civile presuppone un atto di eccezionale, non semplicemente ordinario, coraggio; la verifica di tale requisito compete agli organi amministrativi preposti.
l. 2 gennaio 1958, n. 13
La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il conferimento di un'onorificenza è sicuramente espressione di altissima discrezionalità amministrativa e pertanto l'apprezzamento della natura coraggiosa dell'atto o dell'eccezionale senso di abnegazione dimostrato impinge il merito della scelta amministrativa. Come innanzi anticipato, tali valutazioni, normalmente insindacabili, lo diventano in presenza di macroscopiche illogicità o di ingiustificabili disparità di trattamento, dovendo il giudice amministrativo limitarsi al mero riscontro di eventuali profili sintomatici di eccesso di potere, anche sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità.
La valutazione dei presupposti per un’onorificenza esprime altissima discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito; il giudice può rilevare soltanto vizi macroscopici, come illogicità o ingiustificata disparità di trattamento, anche in termini di ragionevolezza e proporzionalità.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Ed invero, trattandosi di un atto di coraggio per il quale l’amministrazione di appartenenza aveva già ritenuto di dover riconoscere l’encomio solenne e che quindi era già stato oggetto di valutazione, il fatto che tale ricompensa sia stata sia pur implicitamente richiamata e considerata equa ed adeguata alle caratteristiche dell'atto costituisce sufficiente adempimento dell'obbligo della motivazione.
Nel caso esaminato l’obbligo di motivazione è assolto anche mediante il richiamo implicito all’encomio solenne già attribuito per lo stesso episodio, quando questo sia considerato equo e adeguato alle caratteristiche dell’atto.
Massime di principio
- Le ricompense al valor civile richiedono un atto di eccezionale coraggio; l’accertamento di tale requisito appartiene alla discrezionalità amministrativa e non può essere sostituito da una diversa valutazione di merito del giudice.
- La discrezionalità nella valutazione dei presupposti per il conferimento di un’onorificenza resta sindacabile soltanto per macroscopiche illogicità, ingiustificabili disparità di trattamento o altri profili sintomatici di eccesso di potere, inclusi quelli relativi a ragionevolezza e proporzionalità.
- Quando il medesimo episodio è già stato valutato dall’amministrazione di appartenenza con il conferimento di un encomio solenne, il richiamo anche implicito a tale riconoscimento, ritenuto equo e adeguato alle caratteristiche dell’atto, può soddisfare l’obbligo di motivazione del diniego di una ricompensa ulteriore.
Diniego della ricompensa al valor civile per un intervento di soccorso
Il parere esamina un ricorso straordinario proposto da un vice questore contro il Ministero dell’interno, volto a ottenere l’annullamento del parere contrario alla concessione di una ricompensa al valor civile. La controversia riguarda la valutazione amministrativa di un intervento di soccorso compiuto fuori servizio nel 2015.
Fatti e atti contestati
Il 20 agosto 2015 l’interessato soccorse alcuni bagnanti che rischiavano di essere travolti da un’imbarcazione a motore priva di conducente, nelle acque antistanti una località balneare nei pressi di Rossano Calabro. Il Questore di Arezzo propose il conferimento dell’onorificenza il 4 maggio 2016.
Nel corso dell’istruttoria, il Dipartimento della pubblica sicurezza espresse parere contrario il 13 luglio 2017, affermando che gli elementi dell’istanza non presentavano i requisiti previsti dalla normativa. La Prefettura di Cosenza, con nota del 30 ottobre 2017, dichiarò che non erano emersi motivi ostativi. La Commissione competente, nella seduta del 16 marzo 2023, espresse a sua volta parere contrario, ritenendo che l’attività non integrasse i presupposti per la concessione delle onorificenze previste dalla legge n. 13 del 1958 e dalla legge n. 658 del 1956. L’interessato impugnò gli atti con ricorso straordinario dell’8 ottobre 2024.
Motivi di ricorso
Il ricorrente dedusse due ordini di censure, fondati sulla violazione delle leggi n. 13 del 1958 e n. 658 del 1956, dell’art. 9 della legge n. 13 del 1958 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché su eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Sostenne che la Commissione non avesse spiegato perché i fatti, non contestati, non fossero meritevoli della ricompensa e si fosse limitata a una formula generica. Il Ministero chiese il rigetto; il ricorrente insistette per l’accoglimento nelle osservazioni del 28 agosto 2026.
Discrezionalità nella valutazione dell’onorificenza
La Sezione chiarisce che le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio: non è sufficiente che l’atto sia semplicemente coraggioso. La valutazione circa la natura dell’episodio e l’eventuale eccezionale abnegazione rientra nell’altissima discrezionalità amministrativa e attiene al merito della scelta.
Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituire la valutazione dell’amministrazione. Può invece verificare la presenza di macroscopiche illogicità, ingiustificabili disparità di trattamento e altri sintomi di eccesso di potere, anche sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità. La Sezione non ravvisa tali vizi nella fattispecie.
Motivazione e valutazione già compiuta
La Sezione respinge anche la censura di difetto di motivazione e istruttoria. Per il medesimo episodio l’amministrazione di appartenenza aveva già riconosciuto un encomio solenne. Il richiamo, anche implicito, a tale valutazione e la considerazione dell’encomio come equo e adeguato alle caratteristiche dell’atto sono ritenuti sufficienti ad adempiere l’obbligo di motivazione.
Esito
I motivi sono esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione, e respinti. Il parere è quindi nel senso del rigetto del ricorso straordinario.
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