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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36511/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 14/04/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'imputato era stato condannato per una pluralità di cessioni di modiche quantità di cocaina, oltre un centinaio, e che in appello era stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio leggermente inferiore alla misura intermedia, tenendo conto di numerosi precedenti, specifici e non, a carico del ricorrente. Il ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, proprio in relazione alle ragioni poste a base della determinazione della pena. Non sono indicati nel testo specifici motivi di diritto articolati dal ricorrente oltre alla contestazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era genericamente proposto e manifestamente infondato rispetto alla motivazione sul trattamento sanzionatorio, calibrato in misura leggermente inferiore alla pena intermedia per oltre un centinaio di cessioni di modiche quantità di cocaina e alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione sul trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi in modo specifico con i criteri valorizzati dal giudice di merito, è inammissibile.
  • La determinazione della pena è sorretta quando il giudice valorizza il numero elevato delle cessioni, sia pure di modica quantità, e i precedenti penali specifici e non specifici dell'imputato.
  • La censura sulla commisurazione della pena non può risolversi in una mera sollecitazione a una diversa valutazione di merito, se la decisione impugnata dà conto in modo non illogico delle ragioni della pena applicata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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