Cassazione Penale, Sentenza n. 1369/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e cagionamento per effetto di operazioni dolose del fallimento (capo 1) e per omesso versamento IVA (capo 2). Il ricorrente deduce la violazione di legge per mancata riqualificazione del reato da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice, sostenendo che la documentazione contabile era stata in larga parte depositata (bilanci e registri IVA fino al 2014, libri sociali) e che mancavano solo i documenti aggiornati al fallimento (2016) e il libro giornale degli ultimi anni, così che il curatore avrebbe potuto comunque ricostruire il volume d'affari; inoltre richiama la natura del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze fossero in realtà una rivalutazione di fatto delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato logicamente la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale: mancavano documenti essenziali relativi all'ultimo periodo di vita societaria (libro giornale, registri IVA aggiornati, bilancio 2015, schede contabili, estratti conto, ecc.), situazione che ha impedito la ricostruzione della gestione e del patrimonio e che, unitamente al sistematico mancato versamento di debiti tributari e previdenziali (passivo quasi 20 milioni), faceva emergere il dolo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2) legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
Il reato riguarda l'omessa o irregolare tenuta di qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa se con ciò si impedisce la ricostruzione della gestione; richiede dolo generico (coscienza e volontà dell'irregolare tenuta finalizzata a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio).
art. 217, comma 2 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)
L'omessa tenuta delle scritture obbligatorie integra la bancarotta semplice; l'elemento soggettivo può essere dolo o colpa (anche semplice negligenza) e si riferisce alle sole scritture obbligatorie previste dalla legge.
art. 10‑ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento IVA)
Riguarda il mancato versamento di tributi dovuti e dichiarati; nel caso concreto contestato come capo 2, la Corte ha confermato la responsabilità collegata al sistematico mancato assolvimento degli obblighi tributari.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione: la Corte è giudice della motivazione e non può svolgere un sindacato sul merito delle valutazioni probatorie. Le doglianze che in realtà chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alle richieste scritte del Pubblico Ministero; nel processo era stata rispettata la facoltà del PM di formulare conclusioni scritte ai sensi della disposizione emergente dal periodo emergenziale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può essere chiamata a riesaminare il merito probatorio: un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile per devoluzione erronea al giudice di legittimità.
- La distinzione tra bancarotta documentale semplice e fraudolenta dipende sia dall'oggetto materiale (scritture obbligatorie vs. documenti contabili in generale) sia dall'elemento soggettivo (colpa/dolo per la semplice; dolo generico per la fraudolenta).
- La consegna parziale della documentazione non esclude automaticamente la bancarotta fraudolenta: rileva se mancano documenti essenziali che impediscono la ricostruzione degli affari e del patrimonio, specie nell'ultimo periodo precedente al fallimento.
- Il comportamento di sistematico mancato versamento dei debiti tributari e previdenziali può essere elemento indiziario del dolo nella bancarotta documentale se funzionale a occultare la reale situazione patrimoniale e gestionale.
- In sede di impugnazione in cassazione è necessario censurare specificamente la motivazione (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) anziché chiedere una rivalutazione dei fatti; i rimedi devono essere formulati secondo i criteri dell'art. 606 c.p.p.
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