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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35050/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'intestazione di una precedente sentenza della Corte di cassazione. Nell'intestazione di quella decisione, relativa a un giudizio tra due soggetti privati, risultavano indicati più difensori per una delle parti, mentre secondo il ricorrente l'unico avvocato ritualmente officiato era soltanto lei. Ha quindi domandato che l'intestazione fosse corretta, eliminando i nominativi dei difensori non effettivamente incaricati e sostituendoli con la corretta indicazione del solo difensore. Il procedimento è stato trattato come correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., con adunanza camerale non partecipata. La Corte ha ritenuto fondata la richiesta, rilevando l'errore nell'intestazione e ordinandone la correzione. Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione non è ammessa pronuncia sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nell'intestazione della sentenza precedente fosse sostituita la difesa erroneamente indicata con la formula corretta, cioè con l'indicazione del solo avvocato effettivamente incaricato. Ha inoltre mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e ha statuito nulla sulle spese del procedimento, ritenendo che in materia di correzione di errore materiale non possa essere emessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 391 bis c.p.c.

    Consente di utilizzare il procedimento di correzione degli errori materiali anche rispetto alle sentenze della Corte di cassazione.

  • art. 287 c.p.c.

    È richiamato come base del procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 391 bis c.p.c.

    Richiamato anche per la disciplina del procedimento camerale di correzione.

  • Sez. U n. 09438 del 27/06/2002

    Viene richiamato il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa pronuncia sulle spese processuali.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nell'intestazione di una sentenza di Cassazione può essere corretto tramite il procedimento ex art. 391 bis c.p.c., quando l'inesattezza riguardi dati formali come l'indicazione del difensore.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali, la Corte può limitarsi a rettificare il testo della sentenza senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • Nel procedimento di correzione ex artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa una pronuncia sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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