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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31511/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 13/02/2025. Il ricorso conteneva due motivi: con il primo si contestava il giudizio di recidiva ritenuto dai giudici di merito; con il secondo si censurava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo riproduceva censure già adeguatamente confutate dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato i plurimi precedenti reati contro il patrimonio commessi in un breve arco temporale, desumendone una maggiore pericolosità sociale e l'assenza di effettiva revisione critica del proprio vissuto. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che la recidiva contestata non consentiva, nel caso concreto, di ritenere prevalenti le attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    La recidiva reiterata è stata ritenuta ostativa alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della gravità e della serialità dei precedenti specificamente valorizzati dai giudici di merito.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e confutate in modo adeguato dalla sentenza impugnata, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Ai fini del giudizio sulla recidiva, il giudice può valorizzare la pluralità di precedenti reati della stessa indole o comunque sintomatici, nonché la loro commissione in un breve arco temporale, quale indice di maggiore pericolosità sociale e di mancata revisione critica.
  • La recidiva reiterata può incidere sul bilanciamento con le attenuanti generiche, impedendone la prevalenza quando il quadro complessivo dei precedenti e della personalità dell'imputato esprima una persistente inclinazione criminosa.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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