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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14565/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta contro una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato proprietario di un fabbricato rurale un soggetto diverso dagli opponenti. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione, dichiarando inefficace la precedente sentenza nei confronti degli opponenti e riconoscendo a questi ultimi la proprietà del bene, respingendo la domanda riconvenzionale dell'altra parte di accertamento dell'usucapione. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo provato il possesso esclusivo e continuato del fabbricato da parte dell'appellante per oltre trentacinque anni, valorizzando una testimonianza, un'autorizzazione comunale per il ricovero di un animale e ritenendo non provata la tesi difensiva del comodato precario; ha quindi dichiarato il fabbricato di proprietà dell'appellante e regolato le spese con parziale compensazione. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che il rapporto con il bene fosse mera occupazione tollerata e che la Corte d'appello avesse mal valutato prove e documenti, nonché fatto uso d'ufficio dell'art. 1141 c.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi, ancora in relazione alla prova del possesso/usucapione e ai documenti prodotti; 3) motivazione assente, apparente o perplessa; 4) violazione delle norme sulle spese, contestando la compensazione parziale; 5) omesso esame circa un fatto decisivo in tema di spese. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del materiale istruttorio e, quanto alla dedotta tolleranza, introducevano una questione nuova non trattata nei gradi di merito; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione d'appello era esistente e logicamente coerente; il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente perché la regolazione delle spese entro i limiti della soccombenza reciproca è discrezionale del giudice di merito e perché il quinto motivo non introduceva una censura autonoma ma dipendeva dall'accoglimento dei motivi precedenti. In via preliminare la Corte ha anche affermato che, poiché il ricorso era prima facie infondato, era superflua ogni questione sulla regolarità delle notifiche nei confronti degli intimati non costituiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese, e con indicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, ha escluso vizi motivazionali rilevanti e ha respinto anche le censure sulle spese, perché rientranti nella discrezionalità del giudice di merito o meramente dipendenti dall'accoglimento delle altre doglianze. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché gli intimati non si sono costituiti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    La disposizione è richiamata come base dell'opposizione di terzo proposta contro una sentenza pregiudizievole per chi non fu parte del giudizio originario.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Sono richiamati per affermare che il giudice deve evitare formalità superflue e dispendio inutile di attività processuale quando il ricorso è prima facie infondato.

  • art. 1141 c.c.

    La Corte d'appello ha fatto applicazione della presunzione di possesso in presenza di un rapporto di fatto protratto nel tempo, in difetto di prova che la relazione col bene derivasse da un titolo di mera detenzione come il comodato.

  • art. 1144 c.c.

    Il richiamo alla tolleranza è stato ritenuto una questione nuova in cassazione, non esaminabile perché non risultava trattata nei gradi di merito.

  • art. 1158 c.c.

    È evocato nei motivi come norma sull'usucapione, ma la Corte non ne svolge un autonomo esame, limitandosi a verificare che la decisione impugnata avesse ritenuto integrato il possesso utile a usucapire.

  • art. 1810 c.c.

    È citato nei motivi di ricorso in relazione alla tesi del comodato precario, ma non costituisce oggetto di specifica ratio decidendi autonoma.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è esclusa perché la Corte d'appello ha ritenuto non provata dai ricorrenti la tesi del comodato e ha applicato correttamente le regole di riparto probatorio.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato nei motivi, ma la decisione non fonda su di esso una specifica statuizione autonoma.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è respinta perché il riferimento dell'appello all'art. 1141 c.c. è stato ritenuto coerente con il thema decidendum; la questione della tolleranza è stata invece considerata nuova in cassazione.

  • art. 113 c.p.c.

    È citato nei motivi, ma non viene ravvisata alcuna violazione autonoma.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nei motivi come parametro di valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura mira in realtà a una diversa lettura del compendio istruttorio, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato nei motivi, ma la Corte esclude che vi sia stato un vizio di valutazione delle prove sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 132, co. 1, n. 4 c.p.c.

    È invocato per sostenere l'assenza o apparenza della motivazione; la Corte ritiene invece la motivazione della sentenza d'appello pienamente esistente e comprensibile.

  • art. 277, co. 1 c.p.c.

    È citato nei motivi senza che la Corte ravvisi una specifica violazione autonoma.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro usato per le censure di violazione/falsa applicazione di legge, ma i motivi sono respinti o dichiarati inammissibili perché in realtà miravano al riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È evocato in relazione al vizio di motivazione apparente, ma la Corte esclude la sussistenza di tali estremi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo realmente discusso, e non consente una nuova valutazione delle prove o della sufficienza della motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato nelle censure sulle spese, che vengono respinte perché le spese seguono la soccombenza ma la loro modulazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 92, co. 2 c.p.c.

    La ripartizione e compensazione parziale delle spese è considerata espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 111 Cost.

    È citato nei motivi a sostegno delle doglianze motivazionali, ma non viene riconosciuta alcuna violazione costituzionalmente rilevante.

  • art. 13, co. 1 q

    È menzionato solo nel dispositivo finale in relazione al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito resta insindacabile, salvo il limite del vizio motivazionale nei ristretti casi oggi rilevanti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non copre il semplice difetto di sufficienza della motivazione né consente di riesaminare il merito; è deducibile solo quando risulti l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, oppure una motivazione solo apparente o insanabilmente incomprensibile.
  • La presunzione di possesso utile all'usucapione può operare quando il rapporto di fatto con il bene risulti esclusivo e protratto nel tempo, ma è esclusa se sia provato che la relazione derivi da un titolo di mera detenzione, come il comodato; tuttavia la relativa deduzione deve poggiare su allegazioni e prove emerse nei gradi di merito.
  • La deduzione in cassazione di una diversa qualificazione del rapporto di fatto con il bene, fondata su una tesi non trattata nei precedenti gradi di giudizio, introduce una questione nuova e quindi inammissibile.
  • La regolazione delle spese processuali e la misura della compensazione per soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non possono essere censurate in cassazione solo perché ritenute non proporzionate dalla parte soccombente.
  • Quando il ricorso per cassazione è prima facie infondato, il giudice può evitare attività processuali superflue, incluse le iniziative sull'integrazione del contraddittorio o sulla rinnovazione delle notifiche, in nome della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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