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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19550/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo un solo motivo: violazione di legge per mancata applicazione della diminuente della lieve entità, invocata alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024. La difesa sosteneva, in sostanza, che il mutato quadro interpretativo imponesse il riconoscimento della diminuzione di pena. La Corte ha però rilevato che, nell'ambito del cd. concordato in appello, la rinuncia ai motivi di appello salvo quelli relativi alla pena comprende anche le questioni sulla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti e sulla qualificazione giuridica del fatto, che sono punti autonomi della decisione e non possono essere riproposti con il ricorso per cassazione. In ogni caso, alla luce dei criteri richiamati dalla Corte costituzionale, i fatti accertati dai giudici di merito escludevano in modo evidente la lieve entità delle modalità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la questione sulla diminuente della lieve entità non era più deducibile dopo il concordato in appello, essendo stata devoluta soltanto la pena, e comunque perché dai fatti ricostruiti dai giudici di merito non emergevano i presupposti per riconoscere la lieve entità. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Richiamato indirettamente per la circostanza attenuante/diminuente della lieve entità, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale citata nel testo.

  • art. 609-bis c.p.

    Non citato.

  • Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024

    È richiamata per affermare che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve valutare natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, oppure la particolare tenuità del danno o del pericolo.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione, salvo quelli concernenti la pena, preclude la successiva deduzione in cassazione delle questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, poiché si tratta di punti autonomi della decisione.
  • La diminuente della lieve entità può essere riconosciuta solo se, sulla base di una valutazione complessiva delle modalità dell'azione e dell'entità del danno o del pericolo, il fatto presenti effettivamente un grado contenuto di offensività; se le modalità esecutive del reato evidenziano un contegno non lieve, la circostanza è esclusa.
  • Quando il motivo di ricorso ripropone una questione ormai coperta da rinuncia processuale o comunque manifestamente incompatibile con gli accertamenti di merito, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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