Cassazione Penale, Ordinanza n. 31519/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato. I motivi dedotti riguardavano, in primo luogo, il preteso riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, sostenendo che la condotta sarebbe stata determinata da una situazione costrittiva. In secondo luogo, si censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, inoltre, il diniego delle pene sostitutive richieste dalla difesa. Dal testo emerge che la vicenda concreta concerne un allontanamento dall'abitazione con il figlio, con spostamento verso un luogo distante circa sessanta metri, collegato a un parcheggio e a una strada pubblica; la Corte di merito aveva valorizzato tale dinamica per escludere sia lo stato di necessità sia la particolare tenuità, oltre a negare le pene sostitutive per la negativa personalità del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché riproponeva una censura già confutata dalla Corte di appello con valutazione di merito insindacabile in cassazione, non illogica, secondo cui i fatti dimostravano un allontanamento dall'abitazione con il figlio e non un inseguimento. Ha poi reputato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. era sorretto da motivazione adeguata in ragione della non scarsa offensività del fatto. Infine ha ritenuto congrua anche la motivazione sul diniego delle pene sostitutive, fondata sulla scarsa valenza special-preventiva nel caso concreto e sulla negativa personalità del ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il fatto è stato ritenuto non di scarsa offensività.
Massime di principio
- La deduzione dello stato di necessità è censurabile in cassazione solo se si confronta con la motivazione di merito e ne evidenzia un vizio logico o giuridico; non è consentita una mera riproposizione di doglianze già confutate dal giudice di appello.
- L'apprezzamento sulla sussistenza o meno dello stato di necessità, quando fondato su una ricostruzione fattuale non illogica, appartiene al merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito motivi in modo non illogico sulla non scarsa offensività della condotta, anche valorizzando le concrete modalità del fatto e il contesto in cui si è svolto.
- Il diniego delle pene sostitutive è legittimo quando sorretto da una motivazione concreta sulla ridotta efficacia special-preventiva della misura nel caso specifico, anche in relazione alla personalità dell'imputato.
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