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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9599/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena irrevocabile inflitta (sentenza del 2/9/2019) anche per il reato di rapina impropria, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo e secondo comma, nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena, in misura non eccedente un terzo, quando il fatto sia di lieve entità. Il G.i.p. aveva ritenuto che l'incidenza della declaratoria costituzionale fosse impedita dal carattere irrevocabile del giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, quando interviene una declaratoria di incostituzionalità di una norma penale incidente sulla commisurazione della pena e la pena non è stata interamente eseguita, il giudice dell'esecuzione deve rideterminarla a favore del condannato. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al G.i.p. di Macerata, disponendo che detto giudice valuti, sulla base degli accertamenti di cognizione e con adeguata motivazione, se la rapina impropria possa essere qualificata come "di lieve entità" tenendo conto del fatto nel suo complesso (natura, specie, mezzi, modalità, circostanze e consistenza del danno o del pericolo).

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali commi nella parte in cui non prevedono la possibilità di ridurre la pena, in misura non eccedente un terzo, quando il fatto sia di lieve entità; la Suprema Corte riconosce che tale declaratoria incide sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e legittima la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione qualora la pena non sia stata interamente eseguita.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 2024

    Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 628 (v. sopra) che produce effetti tali da dover consentire, a favore del condannato e se la pena non è stata eseguita per intero, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 2023

    n. 120/2023 (riferita all'art. 629 cod. pen.)

    Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 629 c.p. (estorsione) nella parte analoga a quella censurata per l'art. 628; la Cassazione l'ha indicata come precedente applicabile per affermare il diritto del condannato alla rideterminazione della pena per lieve entità anche nel caso di reato diverso ma con identica portata della declaratoria costituzionale.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 e seguenti)

    Sez. U, n. 42858/2014 (Gatto) e seguenti: Sez. 1 n. 53019/2014, n. 32193/2015, n. 32205/2015; Sez. 6 n. 27403/2016; Sez.1 n. 45891/2024; Sez.2 n. 47610/2024

    Principio consolidato secondo cui la declaratoria di incostituzionalità che incide sulla commisurazione della pena legittima il giudice dell'esecuzione a rideterminare la pena a favore del condannato quando la pena non sia stata interamente eseguita; il diritto fondamentale alla libertà personale prevale sull'intangibilità del giudicato, salvo i casi di rapporto esaurito.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una norma penale che incide sulla determinazione della pena, e la pena non è stata interamente eseguita, il giudice dell'esecuzione deve valutare la rideterminazione della pena a favore del condannato.
  • La valutazione della "lieve entità" si compie sul fatto nel suo complesso: non solo danno o pericolo effettivo, ma natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta.
  • Il diritto alla libertà personale può prevalere sull'intangibilità del giudicato, per cui l'esecuzione integrale di una pena inflitta in violazione del quadro di legalità costituzionale non è consentita.
  • La deroga è esclusa solo se il rapporto si è esaurito (pena completamente eseguita): in tal caso la rideterminazione non è possibile.
  • Il giudice dell'esecuzione dispone di ampi poteri di accertamento e valutazione per rideterminare la pena, ma deve motivare adeguatamente la decisione alla luce degli accertamenti di cognizione.

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