Ordinanza n. 1531/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 30h settimanali; 2) dei provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 30 come previste dalla verifica del PEI 2024/2025, inferiori a quelle necessarie in relazione alla disabilità; 3) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l’anno 2025/2026 per 30 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 30 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di rinuncia all'incarico di commissario ad acta nominato nella sentenza di accoglimento del ricorso, con richiesta di nomina di un diverso commissario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio originario aveva riguardato l'assegnazione, per l'anno scolastico 2025/2026, di 18 ore settimanali di sostegno anziché delle 30 ore ritenute necessarie per il minore sulla base del PEI e della situazione di disabilità. Con sentenza in forma semplificata, il TAR aveva accolto il ricorso e, per l'ipotesi di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione, aveva nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico ha contestato la propria competenza, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha rinunciato all'incarico e ha chiesto la nomina di un diverso commissario. L'istanza è stata esaminata alla luce della precedente ordinanza collegiale, richiamata integralmente, che l'aveva dichiarata inammissibile e comunque infondata nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. Ha ritenuto che la richiesta fosse identica a quella già esaminata con una precedente ordinanza e che non sussistessero le condizioni per l'attivazione, nel giudizio, del commissario ad acta. La decisione richiama integralmente, quale precedente, la motivazione dell'ordinanza collegiale del 2 febbraio 2026 e delle successive ordinanze di identico contenuto. Non è stata disposta la sostituzione del commissario né modificata la statuizione contenuta nella sentenza di accoglimento. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
nomina del Commissario ad acta
La sentenza può disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione della decisione, inclusa la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto il TAR aveva già individuato il commissario e ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinuncia e sostituzione.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di garanzie per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute.
Massime di principio
- La richiesta del soggetto individuato come commissario ad acta di rinunciare all'incarico e ottenere la nomina di un diverso commissario è inammissibile quando ripropone una questione già esaminata e definita dal giudice con una precedente ordinanza, senza nuovi presupposti o elementi rilevanti.
- Il commissario ad acta nominato nella sentenza è soggetto alle determinazioni del giudice che lo ha designato; la contestazione della competenza dell'ufficio di appartenenza non consente, di per sé, di ottenere la sostituzione del commissario mediante un'istanza ripetitiva, quando il giudice abbia già escluso la fondatezza della contestazione.
- L'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere disposto nella diffusione del provvedimento quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 34/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1391/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1392/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1393/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →