Cassazione Penale, Sentenza n. 18223/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello: Marco Lucchesi denuncia l'omessa valutazione di una memoria difensiva e contesta la motivazione e la valutazione di attendibilità della persona offesa e dei testi, chiedendo la riforma delle condanne per furto, truffa e tentata estorsione; contesta altresì il travisamento delle prove documentali e testimoniali su più rapporti bancari. Stefano Di Ronza deduce (i) l'omessa declaratoria di prescrizione per taluni fatti indicati nel capo R1) e (ii) l'erronea applicazione della nozione di dolo eventuale nella ricettazione con riferimento a bonifici bancari, sostenendo che la provenienza delle somme era tracciata e che la mancata vigilanza poteva costituire mera colpa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le censure reiterative, generiche o essenzialmente dirette a una rivalutazione di merito delle prove, preclusa in sede di legittimità. Pertanto è stata confermata la decisione di merito nella parte non già dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello (la Corte d'appello aveva peraltro già dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi a carico dei ricorrenti e rideterminato le pene su residui imputazioni). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, alla rifusione delle spese alle parti civili e al versamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce automaticamente causa di nullità della sentenza di merito; chi la denuncia deve indicare l'argomento decisivo contenuto nella memoria che sarebbe stato omesso e decisivo per l'esito.
Richiamato in relazione al vizio della motivazione; la Corte sottolinea che contestazioni che richiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Sottolineata la regola per la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato: può essere emessa assoluzione solo quando, dagli atti, emerga in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto o l'irrilevanza penale.
Applicato per la condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti per inammissibilità dei ricorsi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezionali richiamate)
La Corte richiama precedenti (Sez. 5 n. 24437/2019; Sez. U nn. 35490/2009, 6402/1997, ecc.) per affermare i limiti dell'impugnazione in Cassazione: non è consentito un sindacato sul merito probatorio e l'omessa valutazione di documenti/memorie rileva solo se decisiva e specificamente indicata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che impongano una diversa valutazione delle risultanze processuali sono generalmente inammissibili.
- L'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice di merito non determina automaticamente la nullità; chi la denuncia deve indicare quale contenuto decisivo è stato omesso e come avrebbe cambiato l'esito.
- In presenza di estinzione del reato per prescrizione, il ricorrente che invoca in Cassazione l'assoluzione ai sensi dell'art.129(2) deve dimostrare dagli atti, in modo evidente e non contestabile, l'insussistenza o irrilevanza del fatto; altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Nel reato di ricettazione la valutazione del dolo (anche eventuale) dipende dalla complessiva ricostruzione dei fatti: la mera circostanza di bonifici non esclude automaticamente il dolo se ricorrono altri elementi che dimostrano consapevolezza o attiva partecipazione alla monetizzazione del profitto illecito.
- La difesa che contesta l'attendibilità della parte offesa deve fornire elementi specifici e decisivi; la mera elencazione di contraddizioni o di singole circostanze formali non basta se il giudice di merito ha dato una lettura unitaria e coerente del rapporto di fiducia e degli elementi probatori.
- Le spese e le sanzioni previste dall'art.616 cod. proc. pen. possono essere comminate quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
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