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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18223/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello: Marco Lucchesi denuncia l'omessa valutazione di una memoria difensiva e contesta la motivazione e la valutazione di attendibilità della persona offesa e dei testi, chiedendo la riforma delle condanne per furto, truffa e tentata estorsione; contesta altresì il travisamento delle prove documentali e testimoniali su più rapporti bancari. Stefano Di Ronza deduce (i) l'omessa declaratoria di prescrizione per taluni fatti indicati nel capo R1) e (ii) l'erronea applicazione della nozione di dolo eventuale nella ricettazione con riferimento a bonifici bancari, sostenendo che la provenienza delle somme era tracciata e che la mancata vigilanza poteva costituire mera colpa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le censure reiterative, generiche o essenzialmente dirette a una rivalutazione di merito delle prove, preclusa in sede di legittimità. Pertanto è stata confermata la decisione di merito nella parte non già dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello (la Corte d'appello aveva peraltro già dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi a carico dei ricorrenti e rideterminato le pene su residui imputazioni). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, alla rifusione delle spese alle parti civili e al versamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce automaticamente causa di nullità della sentenza di merito; chi la denuncia deve indicare l'argomento decisivo contenuto nella memoria che sarebbe stato omesso e decisivo per l'esito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio della motivazione; la Corte sottolinea che contestazioni che richiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Sottolineata la regola per la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato: può essere emessa assoluzione solo quando, dagli atti, emerga in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto o l'irrilevanza penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti per inammissibilità dei ricorsi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezionali richiamate)

    La Corte richiama precedenti (Sez. 5 n. 24437/2019; Sez. U nn. 35490/2009, 6402/1997, ecc.) per affermare i limiti dell'impugnazione in Cassazione: non è consentito un sindacato sul merito probatorio e l'omessa valutazione di documenti/memorie rileva solo se decisiva e specificamente indicata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che impongano una diversa valutazione delle risultanze processuali sono generalmente inammissibili.
  • L'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice di merito non determina automaticamente la nullità; chi la denuncia deve indicare quale contenuto decisivo è stato omesso e come avrebbe cambiato l'esito.
  • In presenza di estinzione del reato per prescrizione, il ricorrente che invoca in Cassazione l'assoluzione ai sensi dell'art.129(2) deve dimostrare dagli atti, in modo evidente e non contestabile, l'insussistenza o irrilevanza del fatto; altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Nel reato di ricettazione la valutazione del dolo (anche eventuale) dipende dalla complessiva ricostruzione dei fatti: la mera circostanza di bonifici non esclude automaticamente il dolo se ricorrono altri elementi che dimostrano consapevolezza o attiva partecipazione alla monetizzazione del profitto illecito.
  • La difesa che contesta l'attendibilità della parte offesa deve fornire elementi specifici e decisivi; la mera elencazione di contraddizioni o di singole circostanze formali non basta se il giudice di merito ha dato una lettura unitaria e coerente del rapporto di fiducia e degli elementi probatori.
  • Le spese e le sanzioni previste dall'art.616 cod. proc. pen. possono essere comminate quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

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