Cassazione Penale, Sentenza n. 24241/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Milano che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta avverso ordinanza del GIP in relazione al reato di frode fiscale. Il ricorrente aveva articolato due motivi di gravame deducendo violazione di legge e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia. La rinuncia è pervenuta in cancelleria ed è stata sottoscritta personalmente dall'imputato con firma autenticata, ai sensi dell'art. 583, comma 1 c.p.p., con autenticazione effettuata dal difensore come richiamato dall'art. 589, comma 3. In ragione della rinuncia il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ma esonerato dal versamento alla Cassa delle Ammende in applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000, essendosi ritenuto che la causa di inammissibilità non fosse imputabile a colpa del ricorrente.
Norme richiamate
Decreto-Legge 137/2020, art. 23 comma 8
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
La richiamata disposizione costituisce il quadro normativo entro cui è stato definito il ricorso; la menzione segnala che il procedimento è stato trattato secondo le modalità previste da tale norma
Codice di procedura penale, art. 583 comma 1
articolo 583, comma 1, c.p.p.
Richiede l'autenticazione della firma per il negozio processuale abdicatorio (rinuncia), condizione formale necessaria perché la rinuncia sia efficace
Codice di procedura penale, art. 589 comma 3
articolo 589, comma 3, c.p.p.
Richiamo applicativo che conferma l'operatività dell'obbligo di autenticazione della firma anche nel contesto degli atti di impugnazione
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lettera d)
art. 591, comma 1, lettera d) c.p.p.
Norma che elenca i casi di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce l'onere per il soccombente di sostenere le spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186
Principio giurisprudenziale richiamato per esonerare il ricorrente dall'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende quando la causa dell'inammissibilità non è imputabile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se formalmente valida (sottoscritta personalmente dall'imputato con firma autenticata), rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
- Perché la rinuncia sia efficace è necessario rispettare le formalità previste dal codice (autenticazione della firma ai sensi dell'art. 583 c.p.p. e richiami applicativi come l'art. 589 c.p.p.).
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta in genere l'onere di sostenere le spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- L'esonero dal versamento alla Cassa delle Ammende è possibile quando, secondo i criteri della Corte costituzionale, la causa dell'inammissibilità non è imputabile a colpa o a comportamento doloso del ricorrente.
- La comunicazione della rinuncia alla cancelleria e la corretta autenticazione sono elementi essenziali per la valutazione dell'efficacia dell'atto abdicatorio.
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