Sentenza n. 1708/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente agli atti istruttori e alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, 42 e 43 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento dei fatti, erronea presupposizione, sviamento, difetto di istruttoria, manifesta illogicità e arbitrarietà. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse fondato il giudizio di inaffidabilità esclusivamente sul rapporto di parentela con due fratelli gravati da precedenti penali e destinatari di divieto di detenzione di armi e munizioni, senza considerare che non vi era convivenza da oltre quarant’anni e che i familiari appartenevano a nuclei distinti. La Questura ha difeso il diniego rilevando che i fratelli risiedevano nello stesso piccolo Comune e nella medesima contrada, circostanza ritenuta indicativa di frequenti e probabili occasioni di contatto e sufficiente, nell’ambito della valutazione preventiva propria della materia delle armi, a escludere l’affidabilità dell’istante.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego e gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il giudice ha qualificato il porto d’armi come eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata a un giudizio pienamente favorevole sull’affidabilità del richiedente e sul corretto uso delle armi, riconoscendo alla pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità prognostica e preventiva. Ha tuttavia ritenuto che tale discrezionalità debba essere esercitata sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione puntuale e individualizzata. Nel caso concreto, il diniego si fondava esclusivamente sulla familiarità con due fratelli controindicati e sulla loro residenza nello stesso Comune e nella stessa contrada, senza indicare specifiche circostanze comprovanti una concreta, effettiva e attuale frequentazione o contiguità idonea a incidere sull’affidabilità personale del richiedente. La mera parentela, non accompagnata da elementi concreti sul modo in cui essa si rifletta sul comportamento dell’interessato e sulla probabilità di abuso delle armi, non è stata ritenuta sufficiente. Il TAR ha quindi ravvisato una motivazione generica e un’istruttoria inadeguata, disponendo il riesame dell’istanza secondo i principi indicati. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 10, 11, 12, 42 e 43 T.U.L.P.S.
Le disposizioni disciplinano il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e consentono una valutazione preventiva dell’affidabilità del richiedente e della sua capacità di non abusare delle armi.
La Questura ha utilizzato la comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del diniego; nel caso concreto non risultano presentate osservazioni procedimentali dall’interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma rappresenta un’eccezione al generale divieto di portare armi e presuppone un giudizio pienamente favorevole dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente e sul corretto uso delle armi.
- La valutazione dell’affidabilità del richiedente una licenza di porto d’armi è discrezionale, prognostica e preventiva, ma deve essere fondata su un’istruttoria adeguata e su una motivazione puntuale, concreta e individualizzata.
- La sola parentela o affinità con soggetti pregiudicati o destinatari di divieti di detenzione di armi non è sufficiente, di per sé, a giustificare il diniego del porto d’armi; l’Amministrazione deve indicare specifiche circostanze che dimostrino una concreta, effettiva e attuale contiguità o frequentazione idonea a incidere sull’affidabilità personale del richiedente.
- La residenza del richiedente e dei familiari controindicati nello stesso Comune o nella stessa contrada, in assenza di ulteriori elementi sulla reale frequentazione e sulla concreta incidenza della relazione familiare, non dimostra automaticamente il rischio di abuso delle armi e non sorregge un diniego adeguatamente motivato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →