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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33346/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia riguarda il giudizio di rinvio conseguente a una precedente ordinanza di cassazione che aveva cassato il decreto della corte d'appello limitatamente al profilo dell'obbligo di accantonamento di un credito tributario contestato, ai sensi dell'art. 90 d.P.R. n. 602/1973. Nel giudizio riassunto, la corte d'appello ha disposto l'accantonamento e ha poi ritenuto che tale accantonamento rendesse non fattibile il piano concordatario, respingendo quindi la domanda di omologazione del concordato preventivo. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che il giudice di rinvio non potesse rimettere in discussione il giudizio di fattibilità del concordato, perché tale punto era stato già deciso e coperto dal principio di diritto vincolante; ha inoltre lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme fallimentari sulla omologazione e sulla fattibilità del concordato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio, la corte d'appello era vincolata al principio di diritto enunciato nella precedente ordinanza e non poteva rinnovare il giudizio di fattibilità del concordato, poiché la precedente decisione aveva già rigettato i motivi concernenti tale profilo e aveva demandato solo l'applicazione dell'obbligo di accantonamento del credito tributario contestato. Ha quindi cassato senza rinvio la statuizione che aveva respinto l'omologazione del concordato, perché tale statuizione risultava preclusa. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, se la cassazione è per violazione di legge, non può modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti se non nei limiti devoluti dalla Corte

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte per censurare i limiti del giudizio di rinvio

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte per censurare i limiti del giudizio di rinvio

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere il vincolo del giudicato sul punto già deciso

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere il vincolo del giudicato interno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione o pronuncia su questione non devoluta

  • art. 180 legge fall.

    richiamato in relazione alla disciplina dell'omologazione del concordato preventivo e dei limiti del relativo sindacato

  • art. 160 legge fall.

    richiamato in tema di presupposti e contenuto del concordato preventivo

  • art. 182-bis legge fall.

    richiamato in relazione alla disciplina concorsuale invocata dalla ricorrente

  • art. 185 legge fall.

    richiamato in relazione agli effetti e all'esecuzione del concordato

  • art. 186 legge fall.

    richiamato in relazione alla disciplina concorsuale invocata dalla ricorrente

  • art. 90 d.P.R. n. 602 del 1973

    speciale disciplina sui crediti tributari contestati che impone l'accantonamento provvisorio delle somme

  • Cass. Sez. U n. 1521/2013

    richiamata per il principio secondo cui il concordato deve essere idoneo a realizzare la funzione economica di regolazione della crisi in un tempo ragionevolmente breve

  • Cass. n. 15414/2018

    precedente decisione rescindente che aveva affermato l'obbligo di accantonamento del credito erariale contestato

  • Cass. Sez. 3 n. 17240/2023

    richiamata sui poteri del giudice di rinvio in caso di cassazione per violazione di legge

  • Cass. Sez. 2 n. 448/2020

    richiamata sui poteri del giudice di rinvio in caso di cassazione per violazione di legge

  • Cass. Sez. L n. 27337/2019

    richiamata sui poteri del giudice di rinvio in caso di cassazione per violazione di legge

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla una decisione per violazione di legge e enuncia un principio di diritto, il giudice di rinvio deve attenersi strettamente a quel dictum e non può riaprire questioni già definite, nemmeno sotto il profilo della fattibilità del concordato se tale profilo è stato già esaminato e reso irretrattabile.
  • Nel giudizio di rinvio, il potere di nuovi accertamenti di fatto è limitato a ciò che sia stato espressamente o implicitamente demandato dalla Corte di cassazione; in assenza di tale devoluzione, ogni rivalutazione di merito è preclusa.
  • L'obbligo di accantonamento di un credito tributario contestato, previsto dalla disciplina speciale, non autorizza di per sé il giudice del rinvio a rimettere in discussione un precedente giudizio già formato sull'omologabilità o sulla fattibilità del concordato, se la Cassazione ha deciso in via definitiva quel punto.
  • Se una statuizione viene adottata su un presupposto non più devoluto al giudice di rinvio, essa è preclusa e deve essere cassata senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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