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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22978/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri coobbligati. Poiché nel giudizio collegato la definizione si era perfezionata ed era stata chiesta l'estinzione, il presente giudizio è stato dichiarato estinto integralmente. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR Toscana in una lite tributaria riguardante più coobbligati in solido. Nel corso del giudizio, una società contribuente coobbligata ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha versato quanto dovuto. L'Agenzia, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha poi chiesto l'estinzione del giudizio in ragione dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata da parte del coobbligato. La controricorrente costituita è risultata una dei coobbligati, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri coobbligati, determinando l'estinzione del giudizio anche nei loro confronti

  • art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018

    la Corte lo applica per dichiarare estinto l'intero giudizio in conseguenza della definizione agevolata effettuata da uno dei coobbligati

Massime di principio

  • Nelle liti tributarie con coobbligazione solidale, il perfezionamento della definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati produce effetti favorevoli anche agli altri, con estinzione del giudizio nei loro confronti.
  • Quando la legge prevede espressamente l'efficacia estensiva della definizione agevolata al coobbligato, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta la regolazione delle spese secondo il criterio dell'anticipazione da parte dei rispettivi soggetti processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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