Cassazione Civile, Ordinanza n. 22978/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri coobbligati. Poiché nel giudizio collegato la definizione si era perfezionata ed era stata chiesta l'estinzione, il presente giudizio è stato dichiarato estinto integralmente. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR Toscana in una lite tributaria riguardante più coobbligati in solido. Nel corso del giudizio, una società contribuente coobbligata ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha versato quanto dovuto. L'Agenzia, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha poi chiesto l'estinzione del giudizio in ragione dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata da parte del coobbligato. La controricorrente costituita è risultata una dei coobbligati, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri coobbligati, determinando l'estinzione del giudizio anche nei loro confronti
art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018
la Corte lo applica per dichiarare estinto l'intero giudizio in conseguenza della definizione agevolata effettuata da uno dei coobbligati
Massime di principio
- Nelle liti tributarie con coobbligazione solidale, il perfezionamento della definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati produce effetti favorevoli anche agli altri, con estinzione del giudizio nei loro confronti.
- Quando la legge prevede espressamente l'efficacia estensiva della definizione agevolata al coobbligato, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta la regolazione delle spese secondo il criterio dell'anticipazione da parte dei rispettivi soggetti processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22962/2021 del 17/08/2021
- ordinanza_civile · 17 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22963/2021 del 17/08/2021
- ordinanza_civile · 17 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22964/2021 del 17/08/2021
- ordinanza_civile · 17 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22965/2021 del 17/08/2021
- ordinanza_civile · 17 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22966/2021 del 17/08/2021
- ordinanza_civile · 17 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22969/2021 del 17/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →