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Sentenza

Sentenza n. 432/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1088/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.08.2024.

Giustizia amministrativa202501643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1088/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1088/2024, passata in giudicato il 4 aprile 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non venga eseguita dall'Amministrazione dopo la notifica utile a far decorrere il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudizio di ottemperanza è fondato e il giudice deve ordinare all'Amministrazione di conformarsi alle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione competente o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega quando prevista dal provvedimento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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