Cassazione Civile, Ordinanza n. 27229/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
L'istituto di credito aveva presentato domanda di ammissione al passivo per un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario concesso a una società terza, mutuo assistito da ipoteca su beni e da fideiussione prestata da una società poi fallita fino a una determinata concorrenza. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece ammesso il credito solo in via chirografaria, ritenendo che la prelazione ipotecaria non potesse essere riconosciuta in sede di verifica perché il fallito era estraneo al rapporto obbligatorio principale e la garanzia reale avrebbe dovuto essere fatta valere nella successiva fase di riparto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la banca denunciava violazione di varie norme della legge fallimentare e del codice civile, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente escluso la collocazione ipotecaria del credito e avesse trascurato che l'ipoteca garantiva anche un debito proprio della fallita, sorta dalla fideiussione prestata a favore del mutuo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la giurisprudenza richiamata nel decreto impugnato, relativa all'ipotesi del terzo datore di ipoteca estraneo al rapporto obbligatorio, non era pertinente, poiché nel caso concreto la società fallita non era un mero terzo garante reale, ma era anche debitrice della banca in forza della fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione della mutuataria. La Corte ha inoltre evidenziato una contraddizione logica del decreto impugnato: avendo ammesso il credito al passivo, sia pure in chirografo, il tribunale aveva già riconosciuto la qualità di creditore concorsuale dell'opponente, con conseguente possibilità di far valere in sede di verifica anche la prelazione ipotecaria concessa dalla debitrice fallita. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 l.f.
Nel concorso fallimentare i crediti devono essere verificati secondo le regole del passivo; la disciplina non consente, nel caso esaminato, di rinviare alla sola fase di riparto la verifica della prelazione quando il fallito sia debitore anche in forza di fideiussione.
art. 61 l.f.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, in relazione alla disciplina dei crediti garantiti e delle garanzie nel concorso.
art. 89 l.f.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.
art. 107 l.f.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.
art. 108 l.f.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.
Richiamato per la solidarietà passiva, in relazione al debito della fallita quale fideiussore.
Richiamato per la presunzione di solidarietà tra debitori, in relazione al debito garantito.
Massime di principio
- La diversa disciplina del credito garantito da ipoteca va distinta dall'ipotesi del terzo datore di ipoteca estraneo al rapporto obbligatorio: se il fallito è anche debitore del credito garantito, la prelazione può e deve essere fatta valere nella verifica del passivo.
- L'ammissione del credito al passivo, anche solo in via chirografaria, presuppone il riconoscimento della qualità di creditore concorsuale e non è coerente con l'esclusione della relativa prelazione senza una specifica contestazione sulla validità o attualità della garanzia.
- Quando il fallito ha assunto un'obbligazione fideiussoria a garanzia del debito altrui, la garanzia reale che assiste quel credito non può essere trattata come una mera passività estranea alla massa da verificare solo in sede di riparto.
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