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Sentenza

Sentenza n. 1103/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esibizione dei documenti richiesti con istanza di accesso in data 17.3.2026;

Giustizia amministrativa202600543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, l’ente ospedaliero ha soddisfatto la richiesta ostensiva trasmettendo i documenti. Le spese sono state compensate, conformemente alla richiesta concorde delle parti.

TAR Liguria, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla cartella clinica di un paziente e agli atti della causa civile da questi instaurata contro la struttura ospedaliera

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda di esibizione dei documenti richiesti con istanza del 17 marzo 2026 — la cartella clinica di un paziente e gli atti della causa civile da lui instaurata nei confronti dell’ospedale — previa impugnazione del diniego del 14 aprile 2026. Nel corso del giudizio ha comunicato che l’ente ospedaliero aveva trasmesso la documentazione richiesta.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Premesso che il dottor -OMISSIS- ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’esibizione dei documenti indicati nell’istanza di accesso del 17 marzo 2026, ossia la cartella clinica del signor -OMISSIS- e gli atti della causa civile instaurata da quest’ultimo nei confronti della struttura ospedaliera, previo annullamento del provvedimento in data 14 aprile 2026, con cui l’Amministrazione ha denegato l’ostensione;

    La disposizione individua il rito con cui il ricorrente ha chiesto l’esibizione dei documenti e l’annullamento del diniego di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto pertanto che, avendo la resistente soddisfatto la richiesta ostensiva, sia cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

    La soddisfazione della richiesta di accesso nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, se l’amministrazione soddisfa integralmente la richiesta ostensiva nelle more del processo, viene meno la controversia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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