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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento: - del “Decreto recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026" (decreto Capo Dipartimento - DISAI Masaf prot. n. 0353391 del 30.07.2025, non comunicato, né notificato; - nonché degli altri atti e/o provvedimenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti.

Giustizia amministrativa202513238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il decreto del Capo Dipartimento DISAI del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per il 2026, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi. Dall'ordinanza emerge che gli atti impugnati producono effetti nei confronti di un elevato numero di controinteressati, non tutti presenti nel giudizio, e che il reperimento dei relativi indirizzi risulta prevedibilmente difficoltoso. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo, limitandosi a prescrivere che un loro sunto sia inserito nell'avviso di notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR, in vista dell'udienza pubblica di merito fissata per l'8 aprile 2026, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami. Ha autorizzato la pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, del testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati e di un avviso contenente le indicazioni relative all'autorità giudiziaria, al numero di registro, alle parti, agli atti impugnati, al sunto dei motivi, ai controinteressati, alle modalità di consultazione del processo e agli estremi dell'ordinanza. Il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, predisporre una sezione denominata "atti di notifica", inserire nella home page il relativo collegamento e rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione della pubblicazione con la data di esecuzione. Gli adempimenti devono essere compiuti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; il mancato rispetto comporta l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza non decide il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente di adottare modalità idonee a garantire l'integrazione del contraddittorio quando le esigenze del giudizio lo richiedono.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante modalità adeguate alla fattispecie.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo incide sulla posizione di un elevato numero di controinteressati e risulta prevedibilmente difficoltoso reperirne gli indirizzi, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso, del provvedimento giudiziale, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso recante le informazioni necessarie a consentire la conoscenza del giudizio e dei suoi elementi essenziali.
  • Quando il giudice prescrive specifici adempimenti per l'integrazione del contraddittorio, il rispetto dei termini perentori stabiliti per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova costituisce condizione necessaria per evitare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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