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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11631/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva dall'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva disposto lo scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile sito in Avellino, già demolito a seguito del sisma del 1980 e poi ricostruito. Il contribuente sosteneva che all'atto dovessero applicarsi tutte le agevolazioni previste dalla L. n. 219/1981 per gli atti relativi all'attuazione della disciplina sulla ricostruzione post-sisma. Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria censurava la decisione della CTR Campania che aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo applicabile l'art. 8, comma 1, L. n. 474/1987, norma interpretativa dell'art. 73, comma 1, L. n. 219/1981, estesa agli atti di scioglimento delle comunioni e a tutti gli atti comunque relativi all'attuazione della legge speciale. Il contribuente, costituendosi con controricorso, ha chiesto in via principale la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo che uno dei coobbligati aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022, aveva versato integralmente la somma dovuta e non aveva ricevuto diniego nei termini; per tale ragione chiedeva che gli effetti della definizione si estendessero anche a lui quale coobbligato per il medesimo titolo.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia da parte di un coobbligato, della mancanza di diniego nel termine previsto e dell'estensione degli effetti della definizione anche al controricorrente quale coobbligato per il medesimo titolo. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 5, comma 12, L. n. 130/2022. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, comma 5

    le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate in caso di definizione agevolata

  • L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, commi 11, 12 e 13

    la mancata notifica del diniego nel termine previsto consente di dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; gli effetti della definizione agevolata si estendono anche al coobbligato per il medesimo titolo

  • L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5

    disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

  • L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, comma 12

    costituisce la base della declaratoria di estinzione del procedimento

  • L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, comma 11

    il diniego può essere notificato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte

  • L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, comma 13

    consente di estendere gli effetti della definizione al coobbligato

  • L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, comma 5

    regola la rifusione delle spese nel regime della definizione agevolata

  • L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 73, comma 1

    richiamato dalla CTR come norma oggetto di interpretazione autentica e applicabile agli atti relativi alla ricostruzione post-sisma

  • L. 16 dicembre 1987, n. 474, art. 8, comma 1

    norma di interpretazione autentica che estende la disciplina agevolativa anche agli atti di scioglimento delle comunioni e ad altri atti relativi all'attuazione della L. n. 219/1981

  • D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 70

    trasfonde la norma di interpretazione autentica richiamata

  • Contributo unificato

    il raddoppio non si applica nei casi di estinzione del processo per definizione agevolata, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

Massime di principio

  • Se una controversia tributaria rientra in una definizione agevolata e il contribuente/coobbligato dimostra il perfezionamento della procedura senza che l'Amministrazione notifichi il diniego nel termine previsto, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Gli effetti della definizione agevolata, quando la legge lo preveda, si estendono anche al coobbligato per il medesimo titolo, consentendo l'estinzione del giudizio pendente anche nei suoi confronti.
  • Nel regime della definizione agevolata delle liti tributarie, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la previsione speciale della legge.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura sanzionatoria e non può essere applicato analogicamente o estensivamente a ipotesi diverse da quelle tipiche previste dalla legge, come l'estinzione del processo per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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