Cassazione Civile, Ordinanza n. 20590/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
A seguito di una sentenza di condanna al pagamento di somme emessa nei confronti del condominio, il creditore ha notificato un precetto a una singola condomina, quale obbligata pro quota. La destinataria del precetto ha proposto opposizione deducendo, per quanto rileva, che il titolo esecutivo non le era stato notificato preventivamente o contestualmente, con conseguente nullità del precetto. Il Tribunale aveva qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l’aveva respinta, ritenendo che la mancata notificazione personale del titolo non arrecasse pregiudizio alla difesa della condomina, perché il titolo era indicato nel precetto e la destinataria ne avrebbe comunque avuto conoscenza aliunde. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 479 c.p.c., sostenendo che la conoscenza di fatto del titolo non può surrogare la sua notificazione personale al singolo condomino, destinatario dell’esecuzione per la quota di sua spettanza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla necessità della notifica preventiva o contestuale del titolo esecutivo al singolo condomino quando il creditore intenda procedere esecutivamente nei suoi confronti sulla base di un titolo formatosi contro il condominio. Ha dichiarato che la notifica personale del titolo non è surrogabile né dalla notifica effettuata al condominio né dalla mera conoscenza di fatto del titolo. Ha inoltre ribadito che l’omissione integra una irregolarità formale deducibile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., senza necessità di allegare un pregiudizio ulteriore rispetto a quello derivante dal mancato rispetto della forma prescritta. Assorbito il secondo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’opposizione e dichiarando la nullità del precetto. Ha inoltre condannato il resistente alla rifusione delle spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
La notificazione del titolo esecutivo al singolo condomino è necessaria quando il precetto è intimato nei suoi confronti sulla base di un titolo giudiziale formato contro il condominio; tale notificazione non può essere omessa né surrogata dalla sola conoscenza di fatto del titolo.
L’omessa notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce irregolarità formale da far valere con opposizione agli atti esecutivi, senza necessità di dimostrare un pregiudizio ulteriore rispetto alla violazione della formalità prescritta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione di legge relativa all’art. 479 c.p.c.
La Corte afferma che non è applicabile, nel caso di esecuzione contro il singolo condomino sulla base di titolo ottenuto contro il condominio.
Massime di principio
- Quando il creditore intenda agire esecutivamente contro il singolo condomino in base a un titolo giudiziale formato nei confronti del condominio, deve notificare preventivamente o contestualmente il titolo anche al singolo destinatario del precetto.
- La notifica del titolo al condominio non equivale alla notifica al singolo condomino, perché il condominio e i partecipanti sono soggetti distinti ai fini dell’azione esecutiva pro quota.
- La mera conoscenza di fatto dell’esistenza del titolo non sana l’omissione della notificazione personale richiesta dalla legge e non impedisce la nullità del precetto.
- La violazione dell’obbligo di notificare il titolo esecutivo integra un vizio formale denunciabile con opposizione agli atti esecutivi, senza necessità di provare un diverso pregiudizio concreto oltre a quello insito nel mancato rispetto della forma.
- La decisione che il creditore può agire ultra partes contro i singoli condomini non elimina il requisito formale della previa ed effettiva edizione del titolo nei loro confronti prima del precetto.
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