Sentenza n. 3544/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 5980 del 24 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che ha accertato il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali e ha condannato l’INPS alla rideterminazione dell’indennità
Esito
Favorevole al resistente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L’INPS ha appellato la sentenza del TAR Lazio limitatamente alla posizione dell’ex appartenente all’Arma dei carabinieri, con un unico motivo concernente il rigetto dell’eccezione di prescrizione. Ha sostenuto che il TAR avrebbe violato l’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973, individuando erroneamente il dies a quo della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio. L’INPS ha chiesto anche il deferimento all’Adunanza plenaria della questione relativa alla decorrenza della prescrizione. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse e, comunque, ne ha contestato la fondatezza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto consolidato il principio secondo cui il termine quinquennale di prescrizione per far valere il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’efficacia interruttiva del riconoscimento del debito collegata al pagamento rateale. Nel caso concreto, l’ultimo ordinativo era stato emesso il 27 gennaio 2022; il ricorso di primo grado, notificato nel 2024, e già prima l’atto di diffida del 23 ottobre 2023 avevano quindi interrotto tempestivamente la prescrizione. Il Collegio ha aggiunto che la prescrizione sarebbe stata interrotta entro il quinquennio anche assumendo, in via ipotetica, quale dies a quo la data di cessazione dal servizio, avvenuta il 30 dicembre 2018. È stata respinta la richiesta di rimessione all’Adunanza plenaria, non ravvisandosi contrasti interpretativi tali da giustificarla. L’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse è stata a sua volta respinta: la manifesta infondatezza dell’appello attiene al merito e non esclude l’interesse a impugnare. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata; l’INPS è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in l. 20 novembre 1987, n. 472
maggiorazione di sei scatti stipendiali
La maggiorazione dei sei scatti stipendiali costituisce la voce rivendicata ai fini dell’inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973
termine di prescrizione quinquennale
Il termine di prescrizione per far valere il diritto alla riliquidazione decorre, secondo il principio applicato dal Collegio, dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di richiamare integralmente precedenti conformi, ai quali il Collegio ha aderito per la soluzione delle questioni controverse.
La rimessione all’Adunanza plenaria non è necessaria quando la questione interpretativa risulta già risolta da un principio consolidato e non vi sono contrasti giurisprudenziali rilevanti.
Richiamato quale base per la liquidazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, il dies a quo coincide con la data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non con la mera cessazione dal servizio, quando il pagamento del trattamento avvenga in forma rateale.
- Il pagamento rateale del trattamento di fine servizio può integrare riconoscimento del debito con efficacia interruttiva della prescrizione, sicché il termine decorre nuovamente dall’ultimo ordinativo di pagamento.
- La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio è validamente interrotta dalla notificazione di una diffida o del ricorso giudiziale effettuata entro il termine quinquennale decorrente dall’ultimo ordinativo di pagamento.
- La manifesta infondatezza dell’appello non determina, di per sé, il difetto di interesse a impugnare: l’interesse processuale va valutato considerando la prospettazione dell’appellante, mentre l’infondatezza attiene alla decisione di merito.
- Non è giustificata la rimessione all’Adunanza plenaria quando la questione interpretativa è stata già risolta da un orientamento consolidato della Sezione e non emergono contrasti giurisprudenziali tali da richiedere un nuovo intervento nomofilattico.
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