Cassazione Penale, Ordinanza n. 30943/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, ritenendo che la doglianza non rientrasse nei casi di violazione di legge deducibili contro la sentenza applicativa della pena ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre disposto le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro una sentenza del Tribunale di Milano del 3 febbraio 2025 che applicava la pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Dall'ordinanza emerge che il ricorrente contestava la configurabilità del reato di evasione, deducendo in sostanza un difetto di motivazione sulla verifica in concreto degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto. La Corte rileva tuttavia che, nel caso di sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per le violazioni di legge tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura svolta, pur formalmente riferita alla configurabilità del reato, mirava in realtà a ottenere un sindacato sul merito motivazionale, quindi fuori dai limiti dell'impugnazione consentita.
Norme richiamate
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
nelle sentenze applicative della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo per le specifiche violazioni di legge previste dalla norma, non per censure che investono il difetto di motivazione o la verifica in fatto degli elementi del reato
inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
l'inammissibilità può essere dichiarata de plano quando il ricorso è manifestamente non ammissibile
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice
alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni economiche processuali, incluse spese e somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza applicativa della pena il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti delle violazioni di legge espressamente consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano escluse le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a sollecitare un riesame della motivazione o degli accertamenti di fatto.
- È inammissibile il ricorso che contesti la configurabilità del reato in modo solo apparente, quando la doglianza sostanzialmente deduca un difetto di motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può provvedere de plano e devono applicarsi le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle Ammende.
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