Sentenza n. 3577/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, liquidando le spese del primo grado in € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto in primo grado l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, che aveva ordinato al Ministero l’attribuzione della carta elettronica per attività formative. Ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta insufficiente, chiedendo che le spese del primo grado fossero liquidate in € 800,00 e che fossero riconosciute anche le spese del giudizio d’appello, oltre al rimborso del contributo unificato. Il Ministero si è costituito con mera memoria di stile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha parzialmente riformato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha liquidato in € 800,00, oltre accessori di legge, le spese del giudizio di primo grado, ritenendo tale importo minimo adeguato alle tariffe professionali e conforme al decoro dell’attività difensiva. Ha inoltre liquidato in € 300,00, oltre accessori di legge, le spese del giudizio d’appello e ha posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato dell’appello. Tutte le somme sono state distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha precisato che la quantificazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
Norme richiamate
La pronuncia è resa nell’ambito del giudizio di ottemperanza e dispone l’esecuzione della decisione giudiziale, con regolazione delle spese.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo alla motivazione della giurisprudenza costante in materia di liquidazione delle spese giudiziali.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per attività formative, attribuzione oggetto della sentenza passata in giudicato della cui esecuzione era stata chiesta l’ottemperanza.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nella liquidazione di somme meramente simboliche o incompatibili con il necessario decoro dell’attività difensiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’importo liquidato dal giudice di primo grado per le spese processuali sia inadeguato rispetto alle tariffe professionali e al decoro dell’attività difensiva, il giudice d’appello può riformare la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese e rideterminarne l’importo.
- La parte vittoriosa in appello ha diritto alla rifusione delle spese del secondo grado e al rimborso del contributo unificato, salvo diversa motivata regolazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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