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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30587/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del GIP che ha convalidato il D.A.Spo. emesso dal Questore il 26/09/2024 e notificato il 01/10/2024. Il ricorrente propone due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, L. 13/12/1989 e dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per eccessiva compressione del tempo utile (48 ore) per esercitare il diritto di difesa in sede di convalida; (2) violazione dell'art. 6, comma 5, L. 401/89 e illogicità della motivazione circa la congruità della misura (obbligo di presentazione presso la P.S. oltre al divieto di accesso) e la sua durata massima di cinque anni, contestando la necessità/affermazione di pericolosità, nonché richiamando la non recidività per un precedente D.A.Spo revocato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio prospettato: la convalida reca timbratura di deposito in cancelleria il 4/10/2024 e, considerati gli orari di apertura degli uffici, il termine di 48 ore decorrente dalla notificazione del 1/10/2024 alle ore 8:30 è rispettato; inoltre il ricorrente non ha dimostrato di essere stato impedito ad accedere agli atti o a depositare deduzioni, onere che grava su chi deduca la lesione del diritto di difesa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Questore e del GIP: la prescrizione dell'obbligo di presentazione è stata fondata su elementi indicati (foglio di via e storico di condotte violente anche all'estero), la durata entro i limiti legali (1-5 anni) e la congruità della misura è stata valutata in concreto; la critica del ricorrente è meramente contestativa e priva di specifiche censure probatorie. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e agli oneri di legge (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, L. 13/12/1989 (normativa sul D.A.Spo e convalida)

    La Corte ribadisce che il destinatario ha diritto a 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e proporre deduzioni; tuttavia l'efficacia di tutela è valutata sostanzialmente: chi deduca la violazione deve provare di non aver potuto accedere agli atti o depositare memorie.

  • art. 6, comma 5, L. 401/89

    Consente che l'obbligo di presentazione sia imposto per durata da 1 a 5 anni; il giudice della convalida deve valutare la congruità della durata e la necessità della misura alla luce della pericolosità concreta.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale in ordine ai termini e alle garanzie nel procedimento di convalida; la Corte ritiene non sussistente la violazione denunciata in assenza di prova dell'effettivo pregiudizio difensivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per addebitare le spese al ricorrente.

  • Sentenze di Cassazione e Sezioni Unite richiamate (es. n. 44273/2004; altre pronunce di Sez. 3)

    Confermano che il giudice della convalida deve compiere un controllo non meramente formale ma concreto sulla sussistenza della pericolosità, necessità e proporzionalità della misura, pur potendosi avvalere di motivazione per relationem se adeguatamente esplicitata.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di colpa o dolo nella determinazione delle cause di inammissibilità del ricorso; qui la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa che giustificasse esclusione della misura equitativa imposta.

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore per esercitare le difese dopo la notifica del D.A.Spo è inderogabile: la convalida non può in astratto precederlo, ma il destinatario che lamenta violazione deve provare l'impossibilità materiale di accedere agli atti o di depositare deduzioni.
  • Il giudice della convalida deve operare un controllo di merito sulla sussistenza dei presupposti della misura (pericolosità concreta, necessità e urgenza) e sulla proporzionalità della sua durata; può utilizzare motivazioni per relationem purché spieghi le ragioni della condivisione.
  • L'obbligo di presentazione (firma) può essere aggiunto al divieto di accesso e la sua durata può variare da 1 a 5 anni secondo l'art. 6 L. 401/89; la durata massima può essere confermata se adeguatamente motivata in relazione alla gravità della condotta.
  • La mera contestazione formale della motivazione, senza specifici elementi di fatto o di prova che dimostrino l'irragionevolezza della valutazione del Questore/GIP, conduce tipicamente all'inammissibilità del ricorso.
  • Il peso probatorio grava sul ricorrente quando si allegano vizi procedurali o di lesione del diritto di difesa: bisogna dimostrare ostacoli concreti all'accesso agli atti o al deposito di memorie.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versamenti equitativi (es. Cassa delle ammende) ove previsto.

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