Cassazione Penale, Ordinanza n. 27040/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 ottobre 2025. Il ricorso non risulta articolato nel testo in motivi di merito sulla decisione impugnata; la Corte decide esclusivamente sulla ritualità dell'impugnazione, rilevando che il ricorso è stato presentato senza ministero difensivo, in contrasto con il principio della necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità. La questione centrale è quindi l'ammissibilità del ricorso personale dell'imputato in cassazione dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. e le conseguenze economiche dell'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente dall'imputato, senza esaminare il merito della sentenza impugnata. Ha affermato che, per effetto della modifica dell'art. 613 c.p.p., l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo necessaria la rappresentanza tecnica. Conseguentemente, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; il giudizio di legittimità richiede la rappresentanza tecnica.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza.
Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il divieto di ricorso personale dell'imputato in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso: è necessaria la difesa tecnica da parte di un difensore abilitato.
- La regola della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità si applica a tutte le ipotesi di ricorso per cassazione proponibili dall'imputato o da altri soggetti processuali.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di ministero difensivo può essere dichiarata de plano, in camera di consiglio non partecipata, con ordinanza.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, salvo diversa previsione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La previsione del patrocinio a spese dello Stato rende non irragionevole l'esigenza di difesa tecnica nel giudizio di cassazione.
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