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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13885/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero non specificamente dedotti e meramente ripetitivi rispetto a questioni già valutate e rigettate dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per partecipazione a un'associazione finalizzata alla ricettazione e per ricettazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 648 e 416, commi primo, terzo e quarto, c.p., contestando la tenuta della motivazione sulla sussistenza del vincolo associativo e sul contributo personale dell'imputato, ritenuto dai giudici di merito collegato alla professionalità acquisita nel settore illecito della ricettazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata; per questo ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come disposizione sulla partecipazione di più persone nel reato, senza autonoma disamina nel merito per l'inammissibilità delle censure

  • art. 648 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice della ricettazione, oggetto delle doglianze difensive

  • art. 416 c.p.

    commi primo, terzo e quarto

    richiamato quale base dell'imputazione associativa; la Corte non entra nel merito della configurabilità del vincolo perché i motivi sono inammissibili

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità

  • spese processuali

    poste a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale non può risolversi in una mera reiterazione delle argomentazioni difensive già confutate in appello; è necessario individuare puntualmente gli errori logico-giuridici della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In sede di legittimità non si ottiene un riesame del merito se le censure non offrono una critica specifica e autosufficiente delle rationes decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneBancarotta fraudolentaAssociazione per delinquere
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioReati fallimentari

Testo integrale

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