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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21732/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. In Cassazione è stato proposto un unico motivo di ricorso, limitato a censurare l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il motivo generico e aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della Corte di appello, che aveva già confermato l'applicazione del minimo edittale ed escluso il beneficio di cui all'art. 163 c.p. in ragione delle condizioni soggettive dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non precisa la condotta materiale contestata, ma solo il titolo di reato.

  • art. 163 c.p.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte richiama il suo diniego già motivato dalla Corte territoriale in ragione delle condizioni soggettive dell'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso contro il trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva su entità della pena e diniego della sospensione condizionale è inammissibile se non indica puntualmente le ragioni di errore della decisione di merito.
  • La conferma del minimo edittale e il diniego della sospensione condizionale, se motivati dalla corte di merito con riferimento alle condizioni soggettive dell'imputato, resistono a una doglianza generica in Cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e non si misura con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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