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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10636/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/08/2022 che aveva respinto la richiesta di una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, al fine di scontare la pena residua in detenzione domiciliare. Il difensore ha censurato la motivazione come illogica e ha sostenuto che il condannato non aveva ricevuto alcun ordine di esecuzione (essendo residente all'estero) e che, se avesse ricevuto la notifica, avrebbe presentato la documentazione sul domicilio idoneo per la detenzione domiciliare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione: essendo il ricorrente già in stato di detenzione inframuraria si applica l'art.1, comma 4, L. n.199/2010, per cui in tali casi non è consentita la sospensione dell'esecuzione e la richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio deve essere presentata al magistrato di sorveglianza. Perciò il pubblico ministero non ha proceduto a una seconda sospensione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge n.199 del 2010, art.1, comma 4

    "Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo."

    Se il condannato è già sottoposto a detenzione, per pene fino a 18 mesi non si procede a sospensione dell'esecuzione per trasferimento in detenzione domiciliare tramite provvedimento del pubblico ministero; la domanda va rivolta al magistrato di sorveglianza.

  • Codice di procedura penale, art.656, comma 9, lett. b)

    Rilevazione del caso in cui non è ammessa la sospensione dell'esecuzione: collegamento normativo con la L. 199/2010 che impedisce la sospensione quando ricorrono le ipotesi previste dall'art.656 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Norma che autorizza la condanna alle spese e il versamento in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è privo di prospettive difensive rilevanti; applicata per la condanna a versare Euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 2000

    Richiamata per affermare che non sussiste l'assenza di profili di colpa nel comportamento del ricorrente che giustifichi l'esclusione della condanna pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se il condannato è già in stato di detenzione, la strada ordinaria per ottenere l'esecuzione della pena in detenzione domiciliare non è la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione al pubblico ministero, ma la domanda al magistrato di sorveglianza, secondo L. n.199/2010.
  • La presenza di una precedente dichiarazione di irreperibilità al momento della notifica può impedire che il pubblico ministero conceda una seconda sospensione; problemi di notifica per domicili all'estero non eliminano automaticamente tale effetto.
  • In casi di inammissibilità per chiari profili procedurali o sostanziali, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di spese e somme a titolo di ammenda (art.616 c.p.p.), salvo dimostrare l'assenza di colpa.
  • Per evitare la perdita di opportunità difensive, chi si trova all'estero o senza domicilio stabile deve tempestivamente comunicare un domicilio idoneo e rivolgersi al magistrato di sorveglianza per la richiesta di esecuzione della pena in forma alternativa.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le doglianze circondate da profili esclusivamente procedurali o mal fondate sulla corretta applicazione di norme speciali (come la L.199/2010) rischiano l'inammissibilità.

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