Cassazione Civile, Sentenza n. 12861/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Un assegno di traenza non trasferibile, emesso dalla UGF Banca per conto di Unipol Sai e inviato al beneficiario tramite posta ordinaria, è stato pagato da Poste Italiane a persona diversa dal legittimo prenditore. Unipol Sai ha chiesto il risarcimento del valore dell'assegno. La controversia verteva sulla natura della responsabilità della banca negoziatrice (oggettiva ex art. 43 R.D. 1736/1933 o contrattuale/fatale secondo i criteri di diligenza dell'art. 1176 c.c.), sull'adeguatezza delle operazioni di identificazione compiute da Poste (documento d'identità e codice fiscale) e sulla eventuale concorrenza di colpa di Unipol Sai per aver spedito l'assegno con posta ordinaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (violazione/articolazione dell'art.43 R.D. 1736/1933 e della disciplina sulla diligenza bancaria), ritenendo che la responsabilità della banca negoziatrice non è oggettiva ma di natura contrattuale e che la banca può liberarsi fornendo la prova di aver assolto con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. (diligenza professionale). Ha precisato che l'identificazione del presentatore mediante documento di identità valido e codice fiscale, in assenza di segni di contraffazione o di specifici indizi, è normalmente sufficiente e che non si possono pretendere verifiche straordinarie. Conseguentemente la sentenza del Tribunale di Roma è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Unipol Sai. Spese compensate.
Norme richiamate
R.D. 1736/1933, art. 43 comma 2 (legge assegni)
La Corte ricorda che l'art.43 comma 2 punisce il pagamento a persona diversa dal prenditore su assegno non trasferibile ma, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite, la responsabilità della banca negoziatrice è di natura contrattuale e non oggettiva: la banca è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile dimostrando di aver osservato la diligenza professionale richiesta dall'art.1176 c.c.
Codice Civile, art. 1176, comma 2
Parametro di diligenza qualificata per gli operatori professionali: la banca deve esibire la diligenza richiesta dall'operatore professionale e risponde anche per colpa lieve se non dimostra di aver adempiuto con tale diligenza.
Regime probatorio dell'obbligazione: l'obbligato può liberarsi provando che l'inadempimento non gli è imputabile. Applicabile anche alla banca negoziatrice che deve provare di aver adempiuto con la diligenza richiesta.
Riferimento alla disciplina del pagamento al creditore apparente; la Corte distingue la responsabilità cartolare prevista dall'art.43 dalla disciplina ordinaria di cui all'art.1189, che richiede dolo o colpa grave per esonerare il trattario.
Richiamato come norma della disciplina dei titoli a legittimazione variabile per evidenziare la specificità dell'art.43 rispetto alle regole ordinarie sull'adempimento.
D.Lgs. 231/2007, art. 19, comma 1, lett. a (normativa antiriciclaggio)
La Corte osserva che la normativa antiriciclaggio fissa modalità tipiche di identificazione della clientela (es. documento di identità) e non impone verifiche estese in ogni caso; l'identificazione con documento valido e privo di segni di contraffazione è generalmente esigibile.
Richiamato per segnalare l'esistenza di sistemi informatizzati di prevenzione del furto di identità, che comunque non erano generalizzati e non possono essere considerati un obbligo di verifica sempre esigibile al momento del fatto.
DPR 156/1973, art. 83 e D.M. 26/02/2004 (Carta della qualità del servizio postale)
Invocate dalla ricorrente in relazione al terzo motivo (concorso di colpa per spedizione tramite posta ordinaria); la Corte ha assorbito tali motivi senza riconoscere la colpa concorrente di Unipol Sai in modo tale da mutare l'esito del giudizio.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. nn.12477 e 12478/2018)
Principio espresso: la banca negoziatrice può liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art.43 provando di aver adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall'art.1176 c.c.; la responsabilità non è oggettiva ma contrattuale e ammette prova liberatoria.
Massime di principio
- La responsabilità della banca/posta che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore è di natura contrattuale: non è automaticamente oggettiva, e l'istituto può esonerarsi provando di aver adottato la diligenza professionale richiesta (art.1176 c.c.).
- L'identificazione del presentatore mediante documento d'identità valido e codice fiscale, senza segni evidenti di contraffazione, è normalmente sufficiente: non è sempre ragionevole pretendere verifiche investigative o consultazioni estese degli archivi comunali.
- La banca risponde anche per colpa lieve se non dimostra di aver osservato la diligenza professionale; dunque occorre documentare procedure di identificazione e controlli interni.
- La spedizione dell'assegno con posta ordinaria può essere valutata nel quadro complessivo della responsabilità del traente ma non comporta automaticamente concorso di colpa: ogni valutazione richiede specifico accertamento delle condotte e dei rischi prevedibili.
- In controversie analoghe la parte che invoca responsabilità oggettiva dovrà confrontarsi con il principio che ammette la prova liberatoria da parte dell'istituto pagatore; l'onere probatorio e la valutazione della diligenza sono centrali.
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