Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12861/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Un assegno di traenza non trasferibile, emesso dalla UGF Banca per conto di Unipol Sai e inviato al beneficiario tramite posta ordinaria, è stato pagato da Poste Italiane a persona diversa dal legittimo prenditore. Unipol Sai ha chiesto il risarcimento del valore dell'assegno. La controversia verteva sulla natura della responsabilità della banca negoziatrice (oggettiva ex art. 43 R.D. 1736/1933 o contrattuale/fatale secondo i criteri di diligenza dell'art. 1176 c.c.), sull'adeguatezza delle operazioni di identificazione compiute da Poste (documento d'identità e codice fiscale) e sulla eventuale concorrenza di colpa di Unipol Sai per aver spedito l'assegno con posta ordinaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (violazione/articolazione dell'art.43 R.D. 1736/1933 e della disciplina sulla diligenza bancaria), ritenendo che la responsabilità della banca negoziatrice non è oggettiva ma di natura contrattuale e che la banca può liberarsi fornendo la prova di aver assolto con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. (diligenza professionale). Ha precisato che l'identificazione del presentatore mediante documento di identità valido e codice fiscale, in assenza di segni di contraffazione o di specifici indizi, è normalmente sufficiente e che non si possono pretendere verifiche straordinarie. Conseguentemente la sentenza del Tribunale di Roma è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Unipol Sai. Spese compensate.

Norme richiamate

  • R.D. 1736/1933, art. 43 comma 2 (legge assegni)

    La Corte ricorda che l'art.43 comma 2 punisce il pagamento a persona diversa dal prenditore su assegno non trasferibile ma, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite, la responsabilità della banca negoziatrice è di natura contrattuale e non oggettiva: la banca è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile dimostrando di aver osservato la diligenza professionale richiesta dall'art.1176 c.c.

  • Codice Civile, art. 1176, comma 2

    Parametro di diligenza qualificata per gli operatori professionali: la banca deve esibire la diligenza richiesta dall'operatore professionale e risponde anche per colpa lieve se non dimostra di aver adempiuto con tale diligenza.

  • Codice Civile, art. 1218

    Regime probatorio dell'obbligazione: l'obbligato può liberarsi provando che l'inadempimento non gli è imputabile. Applicabile anche alla banca negoziatrice che deve provare di aver adempiuto con la diligenza richiesta.

  • Codice Civile, art. 1189

    Riferimento alla disciplina del pagamento al creditore apparente; la Corte distingue la responsabilità cartolare prevista dall'art.43 dalla disciplina ordinaria di cui all'art.1189, che richiede dolo o colpa grave per esonerare il trattario.

  • Codice Civile, art. 1992

    Richiamato come norma della disciplina dei titoli a legittimazione variabile per evidenziare la specificità dell'art.43 rispetto alle regole ordinarie sull'adempimento.

  • D.Lgs. 231/2007, art. 19, comma 1, lett. a (normativa antiriciclaggio)

    La Corte osserva che la normativa antiriciclaggio fissa modalità tipiche di identificazione della clientela (es. documento di identità) e non impone verifiche estese in ogni caso; l'identificazione con documento valido e privo di segni di contraffazione è generalmente esigibile.

  • D.Lgs. 141/2010, art. 30-ter

    Richiamato per segnalare l'esistenza di sistemi informatizzati di prevenzione del furto di identità, che comunque non erano generalizzati e non possono essere considerati un obbligo di verifica sempre esigibile al momento del fatto.

  • DPR 156/1973, art. 83 e D.M. 26/02/2004 (Carta della qualità del servizio postale)

    Invocate dalla ricorrente in relazione al terzo motivo (concorso di colpa per spedizione tramite posta ordinaria); la Corte ha assorbito tali motivi senza riconoscere la colpa concorrente di Unipol Sai in modo tale da mutare l'esito del giudizio.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. nn.12477 e 12478/2018)

    Principio espresso: la banca negoziatrice può liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art.43 provando di aver adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall'art.1176 c.c.; la responsabilità non è oggettiva ma contrattuale e ammette prova liberatoria.

Massime di principio

  • La responsabilità della banca/posta che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore è di natura contrattuale: non è automaticamente oggettiva, e l'istituto può esonerarsi provando di aver adottato la diligenza professionale richiesta (art.1176 c.c.).
  • L'identificazione del presentatore mediante documento d'identità valido e codice fiscale, senza segni evidenti di contraffazione, è normalmente sufficiente: non è sempre ragionevole pretendere verifiche investigative o consultazioni estese degli archivi comunali.
  • La banca risponde anche per colpa lieve se non dimostra di aver osservato la diligenza professionale; dunque occorre documentare procedure di identificazione e controlli interni.
  • La spedizione dell'assegno con posta ordinaria può essere valutata nel quadro complessivo della responsabilità del traente ma non comporta automaticamente concorso di colpa: ogni valutazione richiede specifico accertamento delle condotte e dei rischi prevedibili.
  • In controversie analoghe la parte che invoca responsabilità oggettiva dovrà confrontarsi con il principio che ammette la prova liberatoria da parte dell'istituto pagatore; l'onere probatorio e la valutazione della diligenza sono centrali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.