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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24784/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Reggio Calabria aveva riformato la decisione di primo grado rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando la condanna di un imputato ritenuto amministratore di fatto di una società fallita, in relazione a fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta documentale, occultamento o distruzione di documenti contabili e a un reato tributario ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. L’imputato ricorreva per cassazione articolando sei motivi: 1) contestava l’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, deducendo vizi motivazionali e di legge, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo acritico le dichiarazioni del coimputato e di alcuni dipendenti, senza adeguati riscontri; 2) contestava la bancarotta fraudolenta patrimoniale, affermando che la merce acquistata sarebbe stata in parte venduta per pagare debiti sociali e in parte deperita, che non vi sarebbe nesso tra acquisti e fallimento e che i prelievi di denaro contante non gli sarebbero stati attribuibili; 3) contestava la bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che le scritture contabili erano state ritirate e conservate dal legale rappresentante, il quale ne avrebbe poi causato la perdita, senza che risultasse una disponibilità delle stesse in capo al ricorrente; lamentava anche il mancato accertamento del dolo specifico; 4) riproponeva analoghe censure sul reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; 5) contestava la durata delle pene accessorie fallimentari e la mancata differenziazione tra le posizioni dei coimputati; 6) censurava il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto incoerente e fondato su precedenti penali ormai risalenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo i motivi terzo e quarto, limitatamente ai capi relativi alla bancarotta fraudolenta documentale e all’occultamento o distruzione di documenti contabili, annullando la sentenza impugnata con rinvio a un’altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio su tali reati. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. I motivi primo e secondo sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati: il primo perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque sorretto da motivazione ritenuta congrua sulla qualifica di amministratore di fatto; il secondo perché reiterativo delle doglianze di appello e infondato, anche sul punto del nesso causale tra distrazione e fallimento, ritenuto non necessario nella bancarotta fraudolenta patrimoniale. I motivi quinto e sesto sono stati assorbiti. La statuizione finale è quindi di annullamento con rinvio solo parziale e inammissibilità del resto.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte richiama il reato tributario contestato, trattandolo insieme alla questione delle scritture contabili; la motivazione d'appello è però ritenuta carente sul punto della disponibilità dei documenti e dell'elemento soggettivo.

  • art. 216 l. fall.

    Richiamato implicitamente per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte ribadisce che la bancarotta patrimoniale è un reato di pericolo concreto e che, per la documentale, occorre una motivazione effettiva sulla disponibilità e sul dolo.

  • art. 10 legge fallimentare

    Richiamato nel testo come reato di occultamento o distruzione di documenti contabili; la decisione annulla per motivazione apparente sui fatti relativi alle scritture contabili.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in via argomentativa dalla giurisprudenza sulla motivazione apparente; la Corte afferma che il ragionamento del giudice deve essere effettivo e non solo fittizio.

  • art. 606 c.p.p.

    È il paradigma dei vizi dedotti in cassazione (motivazione ed erronea applicazione di legge), richiamato nella sostanza nella trattazione dei motivi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del materiale probatorio: sono inammissibili le censure che, pur formalmente qualificate come vizi di motivazione o di legge, mirano in realtà a una rilettura del merito.
  • La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da un complesso di indici fattuali, tra cui la disponibilità degli strumenti operativi e finanziari della società, l’operatività sui conti correnti, la titolarità di carte intestate all’ente e il potere di impartire direttive ai dipendenti.
  • Nella bancarotta fraudolenta patrimoniale non occorre accertare che la distrazione abbia causato il fallimento: il fallimento non è evento del reato, che è configurato come reato di pericolo concreto, essendo sufficiente la messa in pericolo della garanzia patrimoniale dei creditori.
  • Quando il giudice di merito disattende specifiche deduzioni difensive su documentazione contabile o sulla disponibilità delle scritture, la motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con tali allegazioni; una risposta meramente assertiva sul dolo o sulla responsabilità integra motivazione apparente.
  • La motivazione è apparente, e quindi giuridicamente inesistente, quando è fondata su asserzioni apodittiche, formule generiche o argomentazioni prive di effettiva capacità dimostrativa e non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.
  • Le censure su trattamento sanzionatorio e attenuanti restano assorbite quando la sentenza venga annullata per i capi di reato che incidono sulla base della pena complessiva, salvo autonomo scrutinio nei limiti residui del giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniDichiarazione fraudolenta
RamiReati fallimentariReati tributariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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