Sentenza del 26/06/2015 n. 13246 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la cartella di pagamento relativa all'IVA dell'anno 1989, sostenendo di non aver dichiarato un debito di lire 4.497.000, ma di aver indicato per errore un credito IVA dello stesso importo e di aver corretto l'errore non riportandolo nella dichiarazione successiva. In Cassazione deduceva, da un lato, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e, dall'altro, violazione del divieto di introdurre domande o questioni nuove nei gradi successivi, sostenendo che l'Ufficio avesse modificato sia l'importo richiesto sia la causa della pretesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale in materia fiscale spetta alle Agenzie fiscali. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso contro l'Agenzia delle entrate: il primo motivo era formulato in modo logicamente incompatibile, privo di decisività e comunque non idoneo a superare l'ulteriore ragione della decisione, cioè la mancata prova del pagamento dell'IVA dovuta. Il secondo motivo era privo di autosufficienza, perché la società non aveva trascritto né indicato specificamente gli atti necessari a dimostrare il mutamento di petitum e causa petendi. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non è un nuovo giudizio di merito. Ricorso quindi respinto, senza pronuncia sulle spese, rimaste a carico della parte soccombente che le aveva anticipate.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La censura motivazionale deve essere formulata in modo coerente e deve riguardare un fatto decisivo. Non è possibile contestare contemporaneamente l'inesistenza, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, né censurare una sola delle autonome ragioni poste a fondamento della decisione.
divieto dello jus novorum
Nei gradi successivi non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove. Tuttavia, chi denuncia la violazione deve indicare e trascrivere in modo autosufficiente gli atti processuali dai quali risulterebbe il mutamento di domanda o causa petendi.
La disciplina del processo tributario applicabile al caso non consente l'introduzione di questioni nuove in appello o nei successivi gradi, secondo i principi richiamati sul divieto di jus novorum.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1
ha trasferito alle agenzie fiscali tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già facenti capo al Ministero
Dall'operatività delle Agenzie fiscali, la legittimazione attiva e passiva nelle controversie rientranti nelle loro competenze spetta esclusivamente all'Agenzia interessata e non più al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario individuare con precisione la specifica violazione e confrontarsi con tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza; se anche una sola ragione decisiva resta non censurata, il ricorso può essere inammissibile o comunque inefficace.
- La censura di motivazione non può limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito: la Cassazione non è un ulteriore grado di valutazione delle prove.
- Chi denuncia l'introduzione di una domanda o di una causa petendi nuova deve indicare e trascrivere gli atti processuali rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso.
- In materia tributaria, le contestazioni sul mancato pagamento dell'imposta possono essere decisive anche quando il contribuente discute l'errata esposizione di un credito: occorre fornire prova documentale dei versamenti e chiarire con precisione la correzione effettuata nelle dichiarazioni.
- Le controversie fiscali instaurate dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali devono essere rivolte contro l'Agenzia competente; il Ministero dell'Economia e delle Finanze è normalmente privo di legittimazione passiva.
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