Cassazione Penale, Sentenza n. 38939/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 17/03/2015 al 07/12/2015 per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Il ricorrente era stato assolto con sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 22/01/2016. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza ritenendo che sussistesse una colpa grave ostativa, sulla base di frequentazioni con elementi di vertice del clan Zagaria, rapporti con imprenditori contigui ad ambienti camorristici, l'attività di autista per un affiliato di vertice e il vantaggio imprenditoriale derivante dal supporto della consorteria. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che molte frequentazioni riguardavano soggetti incensurati all'epoca e che le specifiche contestazioni (es. accompagnamento in auto a Zagaria Pasquale, aggiudicazione appalti, frequentazione con Zagaria Carmine) non erano state dimostrate e che la Corte avrebbe applicato erroneamente gli artt. 314 e 315 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il rigetto dell'istanza risarcitoria da parte della Corte d'appello. Il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione delle nozioni di colpa grave e della giurisprudenza di legittimità che ammette di prendere in considerazione, nel giudizio sulla riparazione, fatti emersi nel processo penale anche se quest'ultimo si è concluso con assoluzione, poiché nei due giudizi operano standard probatori differenti. La Corte ha inoltre escluso la fondatezza delle nuove questioni di fatto sollevate per la prima volta in cassazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha disposto, altresì, il versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 in via equitativa.
Norme richiamate
Riferimento normativo utilizzato nell'ambito della disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato che l'interpretazione della nozione di colpa grave vieta la riparazione se emergono comportamenti relativi alla contiguità con attività criminali
Collegato all'art. 314 per la disciplina della riparazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione con riferimento all'ostatività derivante da colpa grave
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione ai motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ne ha esaminato i profili e li ha ritenuti infondati
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sintesi del motivo di doglianza come disposto procedurale per la formulazione del ricorso
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) e successive proroghe
Norme procedurali richiamate in relazione alla trattazione del procedimento in udienza camerale con modalità previste dai provvedimenti emergenziali e loro proroghe
Norma che disciplina l'addebito delle spese di giudizio in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di disporre il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione, valutando la causa di inammissibilità, ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 4, diverse pronunce: es. Abbruzzese, Carere, Grigoli, Calzaretta, Messina, Trombetta)
La Cassazione ha richiamato precedenti che definiscono la nozione di colpa grave ostativa: si può valutare la contiguità del ricorrente a attività criminali tramite comportamenti percepibili come indicativi di tale contiguità, e possono essere presi in considerazione fatti accertati nel processo penale anche se l'imputato è poi stato assolto
Massime di principio
- In una domanda di riparazione per ingiusta detenzione la percezione di 'colpa grave' o di contiguità con attività criminali può escludere il diritto alla riparazione anche se il successivo processo di merito si è concluso con assoluzione, poiché i due giudizi applicano standard probatori differenti
- I fatti emersi nel processo penale possono essere valutati nel giudizio sulla riparazione: l'assoluzione non impedisce automaticamente che tali fatti siano assunti come elementi ostativi, se la valutazione di contiguità appare fondata sui comportamenti concreti
- Comportamenti rilevanti ai fini dell'ostatività includono, tra gli altri, frequentazioni abituali con esponenti di vertice di organizzazioni criminali, ruoli strumentali (es. autista di un affiliato di vertice) e l'uso continuativo di vantaggi derivanti dal supporto di una consorteria
- In sede di cassazione non è possibile introdurre per la prima volta questioni di fatto complesse: le contestazioni di mera realtà fattuale sollevate per la prima volta in cassazione sono di norma inammissibili
- Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, nei casi previsti, a un versamento alla Cassa delle ammende determinato equitativamente
- Per aumentare le probabilità di successo in analoghe istanze risarcitorie è importante documentare specificamente l'assenza di contiguità, dimostrare la natura innocua o meramente occasionale delle relazioni contestate e contestare in sede di merito (non per la prima volta in cassazione) le valutazioni probatorie che hanno portato alla conclusione di colpa grave
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